Affidamento opere d’arte: regole, limiti e obblighi per le Stazioni appaltanti

Parere n. 23 del 28 maggio 2025

Un’Amministrazione ha chiesto un parere riguardo alla possibilità di affidare incarichi per la realizzazione di opere d’arte e interventi di street art ad artisti scelti direttamente, senza intermediazioni e senza utilizzare procedure ordinarie di gara. Il dubbio riguarda se tali affidamenti debbano essere considerati appalti di servizi soggetti agli obblighi di Digitalizzazione e alla qualificazione della Stazione appaltante, oppure se si tratti di contratti d’opera intellettuale che consentano una gestione al di fuori delle Piattaforme digitali, fermo restando l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Amministrazione ha anche chiesto chiarimenti in merito all’obbligo di qualificazione in funzione dell’importo dell’affidamento.

L’Anac ha precisato che non rientra nelle proprie competenze rilasciare pareri preventivi su singoli atti o provvedimenti, salvo nei casi di vigilanza collaborativa., chiarendo che l’affidamento finalizzato alla creazione o acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica può avvenire mediante procedura negoziata senza Bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 1 del Dlgs. n. 36/2023, a condizione che siano rigorosamente verificati e motivati i presupposti per derogare alla regola dell’evidenza pubblica. Tale procedura rientra comunque nell’ambito del “Codice dei Contratti pubblici” e resta soggetta alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari con obbligo di acquisire il Cig, indipendentemente dall’importo e dalla procedura utilizzata. La Digitalizzazione del ciclo di vita del contratto si applica anche a questi affidamenti, che devono quindi essere gestiti mediante Piattaforme digitali certificate.

Se l’importo supera le soglie previste per gli affidamenti diretti, la Stazione appaltante deve essere qualificata oppure ricorrere alle modalità alternative previste per gli Enti non qualificati.