Agcm: schema di direttiva sulla separazione contabile predisposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, Dlgs. n. 175/2016

 

Autorità garante della concorrenza e del mercato, 12/7/2018 n. AS1563

AS1563 – SCHEMA DI DIRETTIVA SULLA SEPARAZIONE CONTABILE PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016

BOLLETTINO N. 7 DEL 18 FEBBRAIO 2019

 

BOLLETTINO N. 7 DEL 18 FEBBRAIO 2019

AS1563 – SCHEMA DI DIRETTIVA SULLA SEPARAZIONE CONTABILE PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016

Roma, 12 luglio 2018

Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione VIII – Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico

Con riferimento alla richiesta di parere in merito allo schema di direttiva sulla separazione contabile predisposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 175/16, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 5 luglio 2018, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. Come è noto, nell’ambito della riforma del settore delle società a partecipazione pubblica, attuata con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. TUSPP), è stato previsto, all’art. 6, comma 1, un obbligo di separazione contabile per le società soggette a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività svolte in regime di economia di mercato. La norma deroga espressamente a quanto previsto dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, in base al quale le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, devono operare mediante società separate. La ratio dell’obbligo di separazione societaria, introdotto dall’art. 11 della legge n. 57/01 – che ha novellato sul punto l’art. 8 della legge n. 287/90 – consiste infatti nell’avvertita necessità, a tutela della concorrenza, di operare una divisione più netta (attraverso un intervento di carattere organizzativo strutturale) tra le attività in convenzione soggette a obblighi di servizio pubblico e le altre attività svolte in concorrenza, in cui operano o possono potenzialmente operare una pluralità di imprese. Il legislatore, valutando insufficiente il vincolo della sola separazione contabile, ha introdotto dunque un’ulteriore misura pro-concorrenziale di portata generale e applicabile a tutti i settori economici, che integra le normative settoriali, al fine di evitare il fenomeno dei c.d. sussidi incrociati, che consentirebbe all’impresa affidataria di diritti speciali o esclusivi di sfruttare i vantaggi derivanti da tali situazioni di privilegio in un mercato diverso, in cui essa opera in regime concorrenziale con altri operatori economici. La previsione dell’obbligo di separazione societaria assolve dunque a finalità di tutela della concorrenza, cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella costituzione economica, riportando in una posizione di parità le imprese che competono o possono competere in un dato mercato 1.

Al contrario, il modello della separazione contabile è ritenuto dall’Autorità meno incisivo rispetto alla separazione strutturale2.

Preliminarmente, dunque, si rileva che l’Autorità è intervenuta in diverse occasioni per rappresentare come il modello di separazione societaria sia, anche per le società a partecipazione pubblica, il più idoneo ed efficace allo scopo di prevenire comportamenti anti-competitivi delle imprese pubbliche che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e che sono altresì attive in mercati diversi aperti alla libera concorrenza3.

Occorre poi ribadire che l’introduzione dell’art. 6 del TUSPP ha generato un’evidente disparità di trattamento tra le imprese soggette a controllo pubblico e le imprese private. Alle imprese private continua infatti ad applicarsi quanto previsto dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, mentre alle imprese pubbliche si applica il più blando obbligo di separazione contabile. Tale disparità si traduce in una violazione del principio di promozione e tutela della concorrenza, che postula una parità di trattamento tra imprese pubbliche e imprese private, ai sensi dell’art. 106 TFUE4.

Tanto premesso, considerata la funzione attribuita alla Direzione VIII del MEF che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del TUSPP, è tenuta ad adottare specifiche direttive sulla separazione contabile e a verificarne la corretta applicazione da parte delle società pubbliche, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcune osservazioni sullo schema di direttiva sulla separazione contabile, oggetto della presente richiesta di parere…

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