Aiuti di Stato: la Commissione adotta un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di sostenere maggiormente l’economia durante l’epidemia di “Covid-19”

Aiuti di Stato: la Commissione adotta un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di sostenere maggiormente l’economia durante l’epidemia di “Covid-19”

In considerazione dell’impatto economico dell’epidemia di “Covid-19”, la Commissione Europea ha adottato un “quadro temporaneo” per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere la propria economia (Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Covid-19’” – pubblicata sulla GU UE del 20 marzo 2020).

Il “quadro temporaneo” in materia di aiuti di Stato, fondato sull’art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, constatato che tutta l’economia dell’Unione stia subendo gravi ripercussioni sociali ed economiche in conseguenza dell’epidemia di “Covid-19”, prevede 5 tipi di aiuti:

i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri possono concedere sovvenzioni dirette alle Imprese con un massimale per ogni impresa di 800.000,00 Euro sino al 31 dicembre 2020. Di fatto, le misure di aiuto temporanee previste dalla comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento de minimis, G.U. L n. 352 del 24 dicembre 2013.

ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle Imprese: gli Stati membri possono fornire garanzie statali per permettere alle Banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri possono concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le Imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iv) garanzie per le Banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Stati membri possono prevedere di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle Banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle Imprese, in particolare le Pmi. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle Banche e non delle Banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra gli stessi Istituti bancari;

v) assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni Paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.

Il “quadro temporaneo” contribuisce quindi a orientare il sostegno all’economia, integrando le ampie possibilità di cui gli Stati membri dispongono per elaborare misure in linea con le norme vigenti dell’UE in materia di aiuti di Stato (come indicato nella Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza ‘Covid-19’ del 13 marzo 2020), limitando al contempo l’impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico. In particolare, essi possono adottare misure che non rientrano nel campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato, come finanziamenti nazionali da concedere ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte all’epidemia di “Covid-19”. Gli Stati membri possono anche agire immediatamente attraverso misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le Imprese, come le integrazioni salariali, la sospensione dei pagamenti per le Imposte societarie e sul valore aggiunto o i contributi sociali. Insieme a molte altre misure di sostegno che possono essere utilizzate dagli Stati membri ai sensi delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, il “quadro temporaneo” consente agli Stati membri di garantire che le Imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di “Covid-19”.

Il “quadro” sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il “quadro” debba essere prorogato.

Per maggiori informazioni, consultare la “Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Covid-19”.


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