Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

Scatta “l’ora x” per la pubblicazione degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti. Infatti, l’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge n. 124/2017, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti che nell’esercizio della propria attività di impresa hanno ricevuto durante l’anno precedente aiuti e contributi pubblici devono pubblicarne sul sito internet aziendale l’elenco completo e dettagliato.

Le disposizioni citate stabiliscono altresì che coloro che non hanno un proprio sito aziendale devono pubblicare tale Elenco sul sito internet delle Associazioni di categoria alle quali sono aderenti.

È obbligatorio pubblicare gli aiuti di Stato ricevuti se superiori a Euro 10.000 mentre non è necessario per le somme inferiori a tale importo, ma se la somma complessiva dei singoli aiuti ricevuti supera questa soglia, allora scatta l’obbligo della pubblicazione.

Oltre agli aiuti di Stato, è obbligatorio pubblicare i dati relativi a:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi;
  • Vantaggi (incluse, ad es., le garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti etc.)

Non devono essere pubblicate invece le somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate per le stesse P.A. così come non sono oggetto di pubblicazioni gli eventuali vantaggi fiscali che sono destinati alla generalità delle imprese.

La pubblicazione di queste informazioni segue il criterio di cassa e pertanto sono oggetto di pubblicazione solo gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente mentre il beneficio sia stato concesso ma non erogato non deve essere pubblicato.

Questo riguarda anche l’eventuale utilizzo di un bene pubblico a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato il cui vantaggio ottenuto deve essere quantificato ma in relazione all’anno precedente.

I soggetti interessati alla pubblicazione sono quelli iscritti nel Registro delle imprese mentre sono esclusi i liberi professionisti.

Di conseguenza, tale obbligo riguarda:

  • Società di capitali;
  • Società di persone;
  • Ditte individuali che esercitano attività di impresa a prescindere dal proprio regime contabile;
  • Società cooperativa comprese quelle sociali;
  • Associazioni, Onlus e fondazioni nonché Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Le Società di capitali che hanno il bilancio in forma ordinaria (art. 2195 del Cc.) possono “evitare” la pubblicazione indicando le somme ricevute nella nota integrativa del bilancio di esercizio: in questo caso, i tempi di pubblicazione seguono quelli di approvazione dei bilanci annuali.

Invece i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 del Cc.) e quelli che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e Società di persone) hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ottenuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza dei siti, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Inoltre, i Gruppi di imprese devono pubblicare gli aiuti e i contributi ricevuti al Gruppo e sui siti delle singole Imprese che fanno parte del Gruppo stesso.

Le Imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis possono indicare sul proprio sito internet di aver ricevuto tali aiuti omettendo le ulteriori informazioni in quanto sono già soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (art. 52, Legge n. 234/2012). Infatti, la registrazione degli aiuti nel predetto Sistema, con conseguente pubblicazione nella Sezione “Trasparenza” ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti stessi, tiene luogo agli obblighi di pubblicazione in esame, purché sia dichiarata l’esistenza di aiuto oggetto dell’obbligo di pubblicazione nel Registro suddetto nella nota integrativa di bilancio oppure, laddove l’impresa beneficiaria non debba redigere la nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Di converso, sono obbligati alla pubblicazione delle somme erogate a favore di soggetti privati:

  • lo Stato;
  • gli Enti Locali;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi delle case popolari;
  • le Camere di commercio;
  • gli Enti pubblici non economici;
  • le Amministrazioni e le Aziende del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Aran;
  • le Agenzie fiscali.

Resta invece il dubbio relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi e degli aiuti erogati da parte delle Società in controllo pubblico, obbligo ammesso da una parte della dottrina.

Per ogni beneficio, contributo, aiuto ricevuto, deve essere pubblicata:

  • la denominazione e il Codice fiscale del soggetto ricevente e di quello erogante;
  • per ogni rapporto giuridico, la somma incassata o il valore equivalente del vantaggio ottenuto;
  • la data dell’incasso;
  • una breve descrizione della tipologia di vantaggio e del titolo giuridico alla base dell’erogazione ricevuta (c.d. “causale”).

A partire dal 2020, ai soggetti che non hanno provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra potrà essere comminata:

  • una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di Euro 2.000;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, all’Impresa sarà comminata la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e delle somme ricevute.

Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’Amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, l’Amministrazione vigilante competente per materia.

di Stefano Paoli