Con il Comunicato 27 settembre 2024, il Dipartimento delle Finanza del Mef informa che, all’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice-Ministro dell’Economia e delle Finanze (il cui commento è stato pubblicato sul n. 37 della Rivista “Entilocalinews”), integrativo del Decreto 7 luglio 2023 del Vice-Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente la “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta municipale propria (Imu), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2009”, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6-ter, c. 1, del Dl. n. 132/2023, è stato riapprovato l’Allegato “A”, che sostituisce il precedente di cui al Decreto 7 luglio 2023.
In particolare, l’Allegato “A” modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato Decreto 7 luglio 2023.
Il Comunicato informa inoltre che l’applicazione informatica attraverso cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’Imu, nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025, sarà disponibile, all’interno dell’apposita Sezione “Gestione Imu” del “Portale del federalismo fiscale”, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.
A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2024, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà più consentito ai Comuni di accedere all’Applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.
Il Mef informa altresì che sono state pubblicate le “Linee-guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’Imu”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato Decreto 6 settembre 2024.
Il Comunicato ricorda infine che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una Delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della Legge n. 160/2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una Delibera secondo le modalità descritte.




