Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 271 del 17 ottobre 2024
Nella fattispecie in esame la Sezione rileva che la possibilità di evitare la nomina di un Amministratore unico e nominare un Consiglio di amministrazione di più Membri è giustificata dalla presenza di “specifiche esigenze di adeguatezza organizzativa” proprie della Società, basate su elementi chiari e concreti relativi alla sua struttura, dimensione, ambito operativo e risultati economico-finanziari. Questi aspetti devono essere considerati attentamente e riportati nella Delibera di nomina come motivazioni fondamentali per optare per un Organo amministrativo composto da più persone. Al contrario, il riferimento alla “rappresentatività dei soci” (e quindi dei relativi territori) risulta poco rilevante, in quanto tale rappresentatività deve essere garantita, in particolare per una Società “in house”, attraverso i poteri di controllo sull’Organo amministrativo. Inoltre, il coinvolgimento dei soci nella gestione della Società può essere efficacemente realizzato anche tramite gli strumenti contrattuali previsti dal Codice civile.