Amministratori comunali: rimborso spese di missione in caso di utilizzo di mezzo proprio

Nella Delibera n. 259 del 14 ottobre 2014, pubblicata ieri mattina, la Corte dei conti Lombardia analizza una richiesta di parere avente ad oggetto la materia del rimborso delle spese di missione in caso di utilizzo del mezzo proprio. Nello specifico un Comune chiede se è possibile, attraverso apposita regolamentazione, prevedere il rimborso nella misura di un quinto del costo della benzina nel caso in cui l’Amministratore dimostri la convenienza dell’uso del mezzo proprio (es. per evitare pernottamenti o nel caso di missione di più Amministratori ecc.) o l’assoluta impossibilità di utilizzare automezzi comunali o mezzi pubblici (come nel caso del Consigliere disabile). La Sezione richiama i limiti indicati dagli orientamenti delle Sezioni riunite della Corte dei conti, le Deliberazioni nn. 8, 9 e 21 del 2011. Di conseguenza, l’Amministratore che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, sarà abilitato a farlo, previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, ma con il limitato effetto di ottenere copertura assicurativa. Nel caso specifico di dipendente o Amministratore disabile, la regolamentazione interna dovrà naturalmente tenere conto di tale particolare situazione, parametrando il rimborso agli oneri che, in concreto, un soggetto con limitata deambulazione deve sopportare, con riconoscimento del minore importo fra il costo del viaggio sostenuto con il mezzo proprio (ancorato ad un parametro ragionevole e congruo) e quello da sostenere, nel contesto in cui è ubicato il Comune, in caso di utilizzo di un mezzo pubblico idoneo al trasporto di un disabile (per es. taxi o altro con adeguata predisposizione).