Amministratori locali: i chiarimenti del Ministero dell’Interno sull’indennità spettante al Sindaco, dipendente a tempo determinato

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali, ha pubblicato in data 2 marzo 2021 sul proprio sito istituzionale un Parere, in risposta ad un quesito formulato da un Comune, riguardante la misura dell’indennità di funzione spettante al Sindaco nel caso esso sia un dipendente a tempo determinato (Insegnante). In particolare, è stato chiesto se nel caso di specie l’indennità di funzione vada dimezzata o meno.
Con Nota Prot. n. 1605 del 9 febbraio 2021, il Ministero ha osservato come, secondo la previsione dell’art. 81 del Tuel, “i membri delle Giunte di Comuni e Province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”. Il successivo art. 82, comma 1, prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli Organi esecutivi dei Comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita. Tale norma ha la finalità “di indurre gli Amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa” (Corte dei conti, Sezione controllo Puglia, Deliberazione n. 19/2013). Pertanto, la ratio della disposizione è quella di favorire la completa dedizione alla carica pubblica, garantendo agli Amministratori una situazione di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni, motivazione che assume minore importanza nel caso in cui lo stesso scelga di rinunciare al periodo di aspettativa previsto per legge e mantenga la propria attività di lavoro dipendente continuando a percepire il relativo stipendio. Condizione, quest’ultima, che giustifica il dimezzamento dell’indennità, in ragione del venir meno della sua principale funzione di garanzia di sostentamento economico (Corte dei conti, Sezione controllo Veneto, Deliberazione n. 88/2019). Pertanto, “il dimezzamento dell’indennità prevista per […] il lavoratore dipendente che non chiede l’aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero” (Corte dei conti, Sezione controllo Basilicata, Deliberazione n. 92/2017).
Sul tema, il Ministero ha da sempre affermato che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli Amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita, quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in Cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa. Posizione peraltro condivisa dalla Corte dei conti, secondo cui l’art. 81 del Tuel afferma il diritto degli Amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato), la quale non rileva ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, in quanto “è indifferente la natura del rapporto di lavoro dipendente, essendo unicamente considerata la circostanza che l’Amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (Corte dei conti, Sezione controllo Puglia, Deliberazione n. 75/2019; Corte dei conti, Sezione controllo Liguria, Deliberazione n. 109/2018).
Recentemente tuttavia, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei conti ha parzialmente modificato l’orientamento sopra illustrato, osservando che “la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei conti, Sezione controllo Sardegna, Deliberazione n. 8/2020).
Pertanto il Ministero, tenendo del recente orientamento della Corte dei conti sopra indicato, ha precisato che, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena.
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