L’Autorità nazionale Anticorruzione ha chiarito che i Comuni non possono applicare filtri o limitazioni alla Sezione “Amministrazione trasparente” per impedire l’indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca o per prevenire il web scraping. È quanto stabilito con il Parere 30 gennaio 2025, approvato dal Consiglio dell’Anac, come reso noto da una Notizia pubblicata sul sito istituzionale in data 7 febbraio 2025.
Il Parere si basa sul Dlgs. n. 33/2013, che sancisce l’accessibilità totale ai dati e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Secondo la normativa vigente, i dati pubblicati devono essere disponibili in formato aperto e riutilizzabili senza restrizioni, salvo l’obbligo di citare la fonte e garantirne l’integrità.
La richiesta di un Comune del Nord Italia
Un Comune capoluogo del Nord Italia aveva chiesto ad Anac di valutare possibili misure di protezione dei dati personali pubblicati online dalla raccolta automatizzata da parte di soggetti terzi per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa.
Le soluzioni proposte dal Comune comprendevano:
- creazione di aree riservate accessibili solo previa registrazione e autenticazione;
- inserimento di clausole antiscraping nei termini di servizio del sito istituzionale;
- monitoraggio del traffico per individuare flussi anomali di dati;
- blocco di bot tramite strumenti tecnologici avanzati.
Tuttavia, l’Anac ha ribadito che nessuna di queste misure è attuabile per limitare l’accesso ai dati pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente”, poiché sarebbe in contrasto con il Dlgs. n. 33/2013.
Il Parere dell’Anac e del Garante Privacy
L’Anac ha richiamato il Provvedimento n. 329 del 20 maggio 2024 del Garante per la protezione dei dati personali, il quale stabilisce che gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza non possono essere limitati da misure di protezione contro il web scraping. La normativa prevede infatti che i dati personali, ad eccezione di quelli sensibili e giudiziari, siano resi accessibili, indicizzabili e riutilizzabili tramite motori di ricerca web.
Nonostante ciò, l’Autorità ha ricordato che il trattamento dei dati personali pubblicati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative sulla protezione dei dati personali, garantendo principi di pertinenza e non eccedenza, come indicato nelle Linee-guida pubblicate in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014.
Conclusioni
Il Parere dell’Anac conferma che le Pubbliche Amministrazioni non possono introdurre restrizioni tecniche o normative per limitare l’accessibilità ai dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Gli obblighi di trasparenza devono essere rispettati nella loro interezza, assicurando al tempo stesso la conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali.
Per mitigare i rischi derivanti dal web scraping, gli Enti potranno adottare misure di monitoraggio e intervento a posteriori, ma senza introdurre filtri che impediscano l’indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca.