Amministrazioni comunali che non sono Capoluogo di Provincia: Modelli aggregativi

Nella Sentenza n. 85 del 26 gennaio 2017 del Tar Veneto, i Giudici si esprimono sulla portata applicativa delle disposizioni del Dlgs. n. 50/16 che disciplinano i Modelli aggregativi per le Amministrazioni comunali che non sono Capoluogo di Provincia.

In particolare, nel caso in esame, un Ente ha indetto e gestito una procedura di gara per l’aggiudicazione di una concessione di servizi pur essendo obbligato a fare ricorso a uno dei Modelli previsti dall’art. 37, comma 4, del Dlgs. n. 50/16 e pur avendo costituito con altri Comuni una Centrale unica di committenza, mediante una Convenzione per la gestione associata.

I Giudici veneti chiariscono che i Comuni non Capoluogo non possono aggirare l’obbligo di ricorso alle Centrali di committenza e devono utilizzarle, non solo per gli appalti, ma anche per l’affidamento delle concessioni. L’inclusione delle concessioni (di lavori e di servizi) tra gli oggetti gestibili dalle Centrali di committenza locali assicura l’importanza del ruolo che le stesse possono assumere in processi di elevata complessità, come quelli riferibili a molte tipologie di “servizi pubblici locali” non riconducibili alla competenza degli Enti d’ambito.Pertanto, l’obbligo di ricorso ai Modelli aggregativi previsto dall’art. 37 del Dlgs. n. 50/16 si applica ai Comuni non Capoluogo, non solo per gli appalti, ma anche per le procedure che hanno ad oggetto l’affidamento di concessioni.