Anac: in caso di partecipazione di un dipendente a un seminario o a un convegno non è necessario il “Cig”

Attraverso una specifica Faq (la n. C9), Anac ha chiarito che non è necessaria l’acquisizione di un “Cig” nel caso di partecipazione di un dipendente pubblico ad un seminario o a un convegno. Diversamente, la frequentazione di un corso configura un appalto di servizi

Non è necessaria l’acquisizione di un “Codice identificativo gare” (“Cig”) nel caso di partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno.

Lo ha chiarito Anac, attraverso una specifica Faq (la n. C9), come si apprende da una Notizia pubblicata in data 16 aprile 2025 sul sito dell’Autorità.

Ai sensi della Legge n. 9/2014, infatti, la partecipazione ad un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un Ente pubblico (acquistato dal singolo o dall’Amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Diversamente, la frequentazione di un corso, acquistato dall’Ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti, configura un appalto di servizi di istruzione e formazione e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità.