Anac: obbligo di pubblicazione dei dati sugli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti

Con il Parere approvato il 23 luglio 2025, l’Anac ha chiarito definitivamente che le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti interni, ai sensi dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”)

Con parere approvato il 23 luglio 2025, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha chiarito definitivamente che le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti interni, ai sensi dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”).

Cosa deve essere pubblicato

I dati devono essere resi disponibili all’interno della Sezione “Amministrazione trasparente”, e riguardare tutti gli incentivi erogati al personale (dirigente e non dirigente) che ha svolto funzioni tecniche connesse a lavori, servizi e forniture.

In particolare, dovranno essere pubblicati:

  • i nominativi dei dipendenti che hanno ricevuto incarichi interni;
  • l’oggetto dell’incarico;
  • la durata dello stesso;
  • il compenso spettante per ciascun incarico.

Tali informazioni devono essere riportate in forma di Elenco, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del Dlgs. n. 33/2013, norma cardine sulla trasparenza degli incarichi interni nella Pubblica Amministrazione.

Accesso civico e controllo sociale

L’adempimento in parola abilita anche l’accesso civico semplice da parte dei cittadini, permettendo così un controllo diffuso sull’assegnazione e la liquidazione degli incentivi 2%. È un passaggio rilevante nel quadro della trasparenza e dell’accountability, soprattutto a fronte delle ingenti risorse in campo per l’attuazione del “Pnrr” e degli Appalti pubblici.

Quali atti utilizzare per la pubblicazione

L’Anac precisa che i dati da pubblicare possono essere estratti direttamente dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi, le quali costituiscono a tutti gli effetti fonte documentale sufficiente per l’assolvimento dell’obbligo.

La posizione dell’Autorità è coerente con il Parere n. 3041 del Supporto giuridico del Mit, secondo cui tali incentivi configurano incarichi interni formalizzati e retribuiti, per i quali vale l’obbligo di trasparenza previsto dal Dlgs. n. 33/2013.