Con il Comunicato pubblicato in data 5 dicembre 2022, Anac ha dato notizia della diffusione del “Piano nazionale Anticorruzione” (“PnA”), approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022 e in attesa del Parere del Comitato interministeriale e Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali.
Il “Piano”, predisposto alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il “Pnrr” e della disciplina sul “Piano integrato di organizzazione e attività” (“Piao”), introduce alcune significative novità, di seguito riportate.
Rafforzamento dell’Antiriciclaggio
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. n. 231/2007 (cd. “Decreto Antiriciclaggio”), si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del “valore pubblico”. I presìdi in questione infatti, al pari di quelli Anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l’Amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.
Tutte le Amministrazioni pubbliche e gli Enti di diritto privato tenuti ad adottare i “Ptpct” o le misure integrative del “Mog 231” o il Documento che tiene luogo del “Ptpct”, se rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 231/2007, devono adempiere anche agli obblighi Antiriciclaggio descritti dal Decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure Anticorruzione, in modo da realizzare gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.
Identificazione del “titolare effettivo” delle Società che concorrono ad Appalti pubblici
Le Stazioni appaltanti sono chiamate a una funzione di controllo verso partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche. Per la nozione di “titolare effettivo”, i criteri e le indicazioni ai fini dell’individuazione dello stesso si rinvia a quanto stabilito nella normativa in materia di Antiriciclaggio di cui al Dlgs. n. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee-guida del Mef.
Gli obblighi relativi al “titolare effettivo” previsti in relazione alle spese “Pnrr” si applicheranno a tutti i contratti pubblici una volta istituita la Sezione del Registro delle Imprese. Le regole in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva sono dettate dal Dm. 11 marzo 2022, n. 55.
Mappatura dei processi
La valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli Uffici pubblici anche dalla normativa Antiriciclaggio.
L’art. 10, comma 3, del Dlgs. n. 231/2007, richiede infatti alle Pubbliche Amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.
Pantouflage
Tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della disciplina, che sono numerosi, saranno oggetto di successive Linee-guida e/o atti che l’Autorità intenderà adottare.
Con riferimento ai soggetti che le Amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai Progetti del “Pnrr”, il Legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall’art. 53, comma 16-ter, del Dlgs. n. 165/2001.
L’esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.
Poteri e funzioni Anac
Per quanto riguarda le competenze, l’Autorità svolge un’attività consultiva. Con riferimento al pantouflage, i soggetti legittimati a richiedere all’Autorità di esprimersi in merito a tale fattispecie non sono solo le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali, ma anche tutti i soggetti privati destinatari dell’attività delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001, che intendono conferire un incarico. L’Autorità ha ritenuto di poter comunque rendere pareri anche su richiesta di altri soggetti pubblici.
Quanto all’attività di vigilanza in materia di pantouflage, l’Autorità verifica l’inserimento nei “Ptcpt” o nella Sezione Anticorruzione e Trasparenza del “Piao” delle Pubbliche Amministrazioni di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno.
Il Modello operativo per l’attuazione e la verifica delle misure previste nei “Piani” da parte delle Amministrazioni o Enti dovrà essere improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure. Il Modello potrà costituire la base per la previsione di un Sistema di verifica da parte delle Amministrazioni.
Le semplificazioni per i piccoli Comuni
Il “PnA” dà indicazioni su nuove semplificazioni rivolte a tutte le Amministrazioni ed Enti con meno di 50 dipendenti. Le semplificazioni elaborate si riferiscono, sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio. Laddove le semplificazioni già introdotte dall’Autorità siano di maggiore intensità, queste rimangono naturalmente valide per le categorie di Enti a cui si riferiscono.
Le Amministrazioni e gli Enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive 2 annualità, lo Strumento programmatorio in vigore con apposito atto dell’Organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione.
Obblighi di pubblicazione e fondi “Pnrr”
Laddove gli atti, dati e informazioni relativi al “Pnrr”, da pubblicare secondo le indicazioni della RgS, rientrino in quelli previsti dal Dlgs. n. 33/2013, gli obblighi stabiliti in tale Decreto possono essere assolti dalle Amministrazioni centrali titolari di Interventi inserendo, nella corrispondente Sottosezione di A.T., un link che rinvia alla predetta Sezione dedicata all’attuazione delle misure del “Pnrr”. Con riferimento ai Soggetti attuatori degli Interventi – in assenza di indicazioni della RgS sugli obblighi di pubblicazione sull’attuazione delle misure del “Pnrr” – è ribadita la necessità di dare attuazione alle disposizioni del Dlgs n. 33/2013. In ogni caso, tali Soggetti, qualora lo ritengano utile, possono in piena autonomia pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del “Pnrr” in una apposita Sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RgS.
Anche i Soggetti attuatori, in un’ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella Sezione “Amministrazione trasparente” ex Dlgs. n. 33/2013, possono inserire in A.T., nella corrispondente Sottosezione, un link che rinvia alla Sezione dedicata all’attuazione delle misure del “Pnrr”.
Relazione annuale degli “Rpct”
L’Anac, con un Comunicato pubblicato il 6 dicembre 2022, ha fatto inoltre sapere che è differito al 15 gennaio 2023 il termine per la Relazione annuale dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (“Rpct”) delle Pubbliche Amministrazioni e delle Società in controllo pubblico, per consentire agli “Rpct” di svolgere adeguatamente le attività connesse alla predisposizione della “Sezione Anticorruzione e Trasparenza” del “Piao” o dei “Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza” (“Ptpct”). Unitamente al Comunicato è pubblicata la Scheda per la redazione della Relazione ed una Nota di istruzioni. In alternativa, gli “Rpct” che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei “Piani triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza” possono usufruire del servizio di generazione automatica della Relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi ai “Ptpct” o alla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del “Piao” e alle misure di attuazione.




