Annullamento della graduatoria per progressione tra le Aree

Tar Toscana, Sentenza n. 125 del 28 gennaio 2025La controversia riguarda una selezione interna per la progressione tra Aree nell’ambito di un’Unione comunale, finalizzata alla copertura di un posto nel profilo di Specialista in attività amministrative e contabili o, in alternativa, di Specialista in attività di promozione turistico-culturale e di comunicazione. Il ricorrente ha impugnato la procedura, sostenendo che la vincitrice non possedesse l’anzianità triennale di servizio alle dipendenze del Comune, un requisito che riteneva essenziale per la partecipazione, in conformità all’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001 e al regolamento comunale. Ha quindi chiesto l’annullamento della determinazione che aveva approvato la graduatoria e l’inquadramento della vincitrice, nonché l’annullamento dell’intera procedura e del regolamento comunale. Inoltre, ha domandato il risarcimento del danno, chiedendo in via principale l’assegnazione del posto e, in subordine, un risarcimento economico. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che la normativa applicabile, in particolare l’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001 e l’art. 15 del Ccnl. “Funzioni locali”, prevedesse che la valutazione della performance fosse basata su un triennio di servizio. Tuttavia, il regolamento comunale e l’avviso di selezione avevano erroneamente consentito di attribuire punteggi anche a chi aveva un’anzianità inferiore a tre anni. I Giudici hanno sottolineato che il parametro della “valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni in servizio” deve essere interpretato in modo unitario, riferendosi a un periodo completo di 3 anni e non a singole annualità valutabili separatamente. Il Regolamento comunale invece aveva introdotto un criterio che consentiva di attribuire punteggi anche in presenza di un solo anno di valutazione della performance, in contrasto con la normativa di riferimento. Di conseguenza, il punteggio attribuito alla vincitrice per la performance è stato azzerato, poiché basato su un solo anno di servizio valutato, determinando il sovvertimento della graduatoria e il passaggio del ricorrente al primo posto. Di riflesso, è stato annullato l’atto di inquadramento della vincitrice nel nuovo profilo professionale, l’avviso di selezione e la disposizione del Regolamento comunale che permetteva di valorizzare la performance anche senza il requisito del triennio di servizio. I Giudici hanno ritenuto che tale vizio fosse sufficiente a invalidare l’intera procedura, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.

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