Tar Campania, Sentenza 4114 del 29 maggio 2025
Un’Amministrazione sanitaria ha bandito una gara pubblica per acquistare dispositivi medici destinati al controllo della sterilizzazione negli Ospedali. Tra i vari lotti previsti, uno riguardava un particolare dispositivo da usare in autoclave, capace di verificare la corretta sterilizzazione, sia di carichi porosi che cavi. Il Bando richiedeva che il dispositivo fosse riutilizzabile per un numero illimitato di cicli e conforme a precise norme tecniche. La gara è stata aggiudicata a un’Impresa, ma la seconda classificata ha fatto ricorso sostenendo che il prodotto offerto dalla vincitrice non rispettava i requisiti minimi richiesti. In particolare, si trattava di un dispositivo monouso, fatto con materiali porosi e privo della certificazione obbligatoria. Secondo la ricorrente, il prodotto non era adatto a garantire un controllo affidabile della sterilizzazione dei carichi cavi, come invece previsto dal Bando.
I Giudici hanno dato ragione alla ricorrente, spiegando che, quando il Bando stabilisce requisiti tecnici minimi, questi devono essere rispettati in modo rigoroso. Non basta offrire un prodotto simile, deve essere pienamente conforme a quanto richiesto. Nel caso esaminato, non è stata dimostrata né la conformità alle norme tecniche, né l’equivalenza del prodotto rispetto a quello previsto. I Giudici hanno quindi annullato l’aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto già firmato con l’Impresa vincitrice e disposto il subentro dell’impresa ricorrente, previa verifica dei requisiti.
La Sentenza conferma che la Pubblica Amministrazione deve rispettare i criteri tecnici stabiliti nella gara e non può accettare offerte che non garantiscano il livello minimo di qualità richiesto, anche se più vantaggiose dal punto di vista economico.







