Corte dei conti Emilia-Romagna, Delibera n. 175 del 30 novembre 2023
Nel caso in trattazione, un Comune nell’esame del rendiconto 2021 e del bilancio preventivo 2022-2024, condotto ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, accerta il ricorso da parte dell’Ente all’anticipazione di Tesoreria senza soluzione di continuità fra più esercizi, sintomo dello squilibrio di cassa e della conseguente difficoltà dell’Ente a far fronte ai pagamenti con risorse proprie potendo perfino celare, il ricorso sistemico a detto strumento, una forma di accesso al credito per sopperire a situazioni di squilibrio strutturale.
La Sezione rileva che il costante utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria e la sistematica sua mancata restituzione a fine esercizio sono contrarie alla fisiologica funzione dell’istituto che consiste nel garantire all’Ente la liquidità necessaria in ipotesi di momentanee deficienze di cassa dovute a temporanei disallineamenti fra pagamenti e riscossioni, come previsto dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/ 2003, a norma del quale “non costituiscono indebitamento, agli effetti del (…) art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.
Diversamente, il ricorso all’anticipazione di Tesoreria senza soluzione di continuità fra più esercizi e senza integrale restituzione al termine di ciascuno di essi rappresenta un sintomo dello squilibrio di cassa e della conseguente difficoltà dell’Ente a far fronte ai pagamenti con risorse proprie potendo perfino celare una forma di accesso al credito per sopperire a situazioni di squilibrio strutturale.
Il Comune in questione, proprio in ragione della mancata restituzione a fine esercizio dell’anticipazione di Tesoreria, ha superato nel 2021 il parametro-obiettivo P3 indicativo, fra i parametri stabiliti nel Dm. Interno 28 dicembre 2018, concertato con il Mef, per il triennio 2019-2021, di “Anticipazioni chiuse solo contabilmente”. Il superamento del parametro di deficitarietà strutturale conferma la criticità riscontrata e, al fine di intercettare con anticipo situazioni di crisi finanziaria dell’Ente, richiede improrogabili interventi di quest’ultimo diretti a evitare il peggioramento della situazione fino a comportare situazioni di pre-Dissesto o, ancor peggio, di Dissesto.
La Sezione non ignora le difficoltà legate alla necessità di anticipare la spesa relativa ai Progetti per i quali l’Ente debba ricevere contributi a rendicontazione ma cionondimeno considera oneroso e rischioso, per gli equilibri dello stesso, il ricorso allo strumento in argomento in luogo di altri maggiormente consoni all’ottenimento della liquidità necessaria ad anticipare i pagamenti, anche per l’evidente aggravio di interessi che il Comune è costretto a pagare ricorrendo all’anticipazione in questione.
Dunque la Sezione, onde prevenire situazioni di squilibrio nella gestione finanziaria dell’Ente che impongano conseguenti misure cogenti per il ripristino dell’equilibrio o l’attivazione della verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 148, comma 3, del Tuel, invita il Comune a porre in essere senza indugio ogni congrua misura volta all’ottenimento della liquidità necessaria a ricondurre il ricorso all’anticipazione di Tesoreria al suo carattere fisiologico di rimedio a temporanee deficienze di cassa, con la restituzione in ogni caso dell’anticipazione stessa entro la fine dell’esercizio in corso.





