Come comunicato dall’Inps, dal 18 novembre 2020 è possibile per gli ex dipendenti pubblici presentare domanda per l’anticipo del Tfs/Tfr previsto dall’art. 23 del Dl n. 4/2019. A fronte di ciò, l’Istituto ha pubblicato la Circolare n. 130/2020 in cui riassume le regole dell’operazione e fornisce alcune precisazioni e il Messaggio n. 4315/2020 in cui vengono indicate le Istruzioni operative.
L’anticipo del Tfr/Tfs è un’operazione tramite cui gli ex dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, nonché per il personale degli Enti pubblici di ricerca possono richiedere subito fino a Euro 45.000 del loro trattamento invece di aspettare gli ordinari tempi di erogazione. Il pagamento immediato avviene tramite l’intervento di una Banca o di altri Intermediari finanziari che aderiscono al relativo Accordo-quadro, con applicazione di un onere contenuto di finanziamento che grava sul pensionato.
L’Inps, nella Circolare n. 130/2020, ha precisato che, in base all’art. 23 del Dl. n. 4/2019, possono chiedere l’anticipo solo i pensionati con trattamento di vecchiaia o anticipata o “Quota 100”. Ne consegue pertanto che restano esclusi canali con altri requisiti, quali quelli riservati alle Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e ai Vigili del Fuoco (a cui vanno aggiunte altre casistiche tra cui chi ha utilizzato altri canali di accesso a pensione quali “opzione donna” e “Ape sociale”). L’importo ceduto non può essere soggetto a sequestro, pignoramento od esecuzioni forzate e il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal Tfr/Tfs.
La concreta attuazione della norma, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del Dl. n. 4/2019, è stata demandata ad un Regolamento disciplinato con il Dpcm. 22 aprile 2020, n. 51 (vedi Entilocalinews n. 25 del 22 giugno 2020), nonché ad uno specifico Accordo-quadro tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’Inps, approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 agosto 2020 (vedi Entilocalinews n. 35 del 14 settembre 2020). Detto Accordo definisce i termini e le modalità di adesione della Banca, le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo del Tfs/Tfr, lo schema della proposta di contratto, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di comunicazione con l’Ente erogatore.
La procedura prevede la necessaria richiesta all’Inps, quale Ente erogatore del Tfr/Tfr (o all’ex Amministrazione di appartenenza nel caso in cui sia quest’ultima a erogare la prestazione) della certificazione del diritto all’anticipo. L’Istituto deve rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla richiesta, non ha una scadenza e il contratto di anticipo finanziario diviene efficace solo dopo che la sede competente per territorio abbia confermato il via libera, attraverso la cd. “presa d’atto”, all’operazione a seguito dell’informazione relativa al contratto ricevuta dall’Istituto di credito tramite Pec, entro il termine perentorio di 30 giorni. L’Inps provvede a rimborsare l’Istituto bancario cessionario, trattenendo l’importo dovuto dal Tfs/Tfr che spetta al pensionato.
Infine, la Circolare fa presente l’avvenuto adeguamento della procedura di cessione ordinaria di Tfr/Tfs di cui al Dpr. n. 180/1950, precisando chiarendo non è più perentorio il termine di 15 giorni lavorativi per la validità della certificazione dell’importo del trattamento rilasciata dall’Inps ai fini della cessione. Le strutture territoriali avranno 30 giorni di tempo (non perentori), a seguito dell’avvenuta conclusione del contratto di cessione, per effettuare le verifiche necessarie per confermare l’importo già certificato.
Con il Messaggio n. 4315/2020, l’Inps ha definito le modalità e le indicazioni operative per la presentazione e la consultazione, da parte dei Patronati o, direttamente, dei cittadini interessati, delle domande di quantificazione online ai fini dell’anticipo finanziario.
Nel Modello di domanda di quantificazione online Tfs/Tfr è possibile selezionare la richiesta di “Anticipo finanziario Dl. n. 4/2019” o di “Cessione ordinaria”. L’avvenuta selezione di un tipo di richiesta esclude in ogni caso l’altra.
Con riferimento all’anticipo finanziario di cui al Dl. n. 4/2019, l’Inps ricorda che:
- la Banca prescelta per l’operazione di finanziamento dovrà essere selezionata dall’elenco delle Banche presente nel Sistema informatico dell’Istituto e acquisito dal Portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 8, comma 4, Accordo-quadro);
- all’atto della presentazione di domanda di anticipo finanziario è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di “Quota 100” o ai sensi dell’art. 24 del Dl. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “Monti–Fornero”);
- la certificazione prodotta dalla competente Struttura territoriale Inps sarà resa disponibile nell’Area riservata del cittadino;
- il richiedente potrà visualizzare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, il Prospetto sulla base del quale è stata predisposta la relativa certificazione;
- la Struttura territoriale Inps competente alla produzione della certificazione non potrà procedere alla lavorazione di una successiva domanda di fino alla definizione della precedente.