Appalti: è costituzionalmente illegittima la riserva a favore di imprese locali

Corte Costituzionale

Sentenza n. 98 del 5 maggio 2020, depositata il 27 maggio 2020

E’ costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, la norma di una Legge regionale che riservi per il 50% la partecipazione alle procedure negoziate alle imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale.

Questo il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 98 depositata lo scorso 27 maggio, avente ad oggetto l’art. 10, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 18/2019 “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori,

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.