Quali sono gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12 per gli Enti aggiudicatori ? La trasmissione parziale dei dati richiesti configura sempre un inadempimento ai sensi della disposizione di legge in questione ? Gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/12 si ricollegano alla natura della stazione appaltante o a quella del contratto?
Sono solo alcune delle 39 domande relative alla Legge n. 190/12, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, (c.d.“Legge Anticorruzione”) a cui l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha deciso di rispondere pubblicamente, inserendo – il 16 gennaio 2014 – un’apposita Sezione “Faq” sul proprio sito internet. Lo scopo è quello di far luce sui molti dubbi che ancora aleggiano sui nuovi adempimenti connessi alla “Legge Anticorruzione” varata nel novembre 2012 dal Governo tecnico.
La “Faq” sono state suddivise dall’Authority in 3 diverse categorie:
– Sezione “A” – Domande riguardanti aspetti di carattere generale;
– Sezione “B” – Domande riguardanti aspetti di carattere informatico;
– Sezione “C” – Domande riguardanti le corrette modalità di compilazione della Tabella dati.
Riportiamo qui di seguito alcune delle risposte dell’Autorità ritenute di maggiore interesse, mentre i restanti quesiti sono consultabili sul sito dell’Avcp o sul sito www.entilocaliweb.it.
Sezione “A” – Domande riguardanti aspetti di carattere generale
1. Quali sono gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12 per gli Enti aggiudicatori ?
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa; per tale finalità la Civit, con Delibera n. 50/13 – Allegato 1, ha fornito l’indicazione di assicurare l’aggiornamento tempestivo dei dati.
La Legge n. 190/12 prevede altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la pubblicazione di Tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere digitalmente all’Avcp. In proposito, l’Autorità ha fornito, con Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente 13 giugno 2013, le specifiche del ‘set’ di dati richiesto e del relativo formato, chiarendo altresì che, in sede di prima applicazione, la trasmissione si intende assolta comunicando la Url di pubblicazione dei suddetti dati, in formato xml.
Per questo adempimento da svolgere nei confronti dell’Avcp, la prima delle scadenze annuali si colloca quindi al 31 gennaio 2014.
2. I dati da pubblicare nelle Tabelle riassuntive per l’Avpc entro la prima scadenza annuale del 31 gennaio 2014, a quale periodo temporale si devono riferire ? E le procedure interessate sono solo quelle pervenute alla conclusione ?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente 13 giugno 2013, l’obbligo si riferisce a tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012; ciò significa che vanno ricompresi tutti i procedimenti di scelta del contraente avviati a decorrere dalla suddetta data, anche se espletati con gara andata deserta o tuttora in pendenza dell’aggiudicazione. In quest’ultimo caso, la pubblicazione dei dati disponibili dovrà comunque essere effettuata salvaguardando il principio di segretezza delle offerte, per cui gli estremi dei partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza della presentazione delle offerte.
3. La trasmissione parziale dei dati richiesti configura sempre un inadempimento ai sensi della disposizione di legge in questione ?
L’inadempimento si concretizza quando non vengono pubblicate tutte le informazioni disponibili all’atto della pubblicazione, in quanto riferite a circostanze note. Pertanto, nel caso di procedure concluse (o comunque in tutti i casi in cui è possibile valorizzare tutti i campi previsti), deve essere pubblicato l’intero ‘set’ di dati richiesti dall’Avcp, mentre per le procedure in corso l’obbligo di informazione va esteso a tutti gli eventi già accaduti, laddove si può inserire nei rispettivi campi un contenuto non nullo.
Come precisa l’art.1, comma 32, della Legge n. 190/12, l’inadempimento è perciò configurabile quando le informazioni pubblicate sono solo una parte di quelle che sarebbe possibile e doveroso fornire, oppure quando le medesime informazioni non vengono rese disponibili nel formato digitale standard aperto xml, individuato dall’Avcp con propria Deliberazione.
Sezione “B” – Domande riguardanti aspetti di carattere informatico
1. La Legge n. 190/12 prevede che le informazioni richieste – pubblicate in Tabelle riassuntive entro il 31 gennaio di ogni anno – siano trasmesse all’Avcp per la successiva pubblicazione sul proprio sito; come avviene tale trasmissione ?
Con il Comunicato del Presidente 22 maggio 2013 è stato chiarito che l’adempimento costituito dalla trasmissione delle informazioni all’Avcp si intenderà assolto tramite l’invio all’Autorità della comunicazione attestante l’avvenuta ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12. La comunicazione – da effettuarsi utilizzando l’apposito Modulo messo a disposizione nella Sezione “Servizi ad accesso libero > Modulistica” del portale istituzionale www.Avcp.it e da compilare secondo le Istruzioni ivi riportate – dovrà provenire da un indirizzo di Pec della stazione appaltante ed essere rivolto all’indirizzo Pec dedicato comunicazioni@pec.Avcp.it.
Il modulo dovrà indicare il codice fiscale della stazione appaltante e l’url di pubblicazione dati appalti, cioè l’indirizzo di riferimento per la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici, che potrà essere valorizzato come link diretto al dataset in formato digitale standard aperto oppure come link ad un indice di dataset.
E’ necessario indicare l’url completo dell’esatta pubblicazione del file xml ovvero dell’indice (es.: http://www.comune.(nome).it/190/appalti2013.xml). Non saranno considerati url (uniform resource locator) difformi dalle specifiche di sintassi e semantica indicate nel documento che ne definisce il formato (Rfc 1738 del dicembre 1994).
Sarà poi l’Avcp – tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno – ad eseguire da un minimo di 2 a un massimo di 5 tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; l’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, ad inadempimento.
La pubblicazione dovrà riguardare l’intera stazione appaltante, come individuata dal codice fiscale. In caso di molteplici comunicazioni Pec, verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima trasmessa in ordine di data. Non saranno prese in esame comunicazioni Pec con molteplici moduli Pdf di comunicazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.1, comma 32, della Legge n. 190/12.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante non sia ancora dotata di un proprio sito istituzionale web, è possibile pubblicare i dati – nel formato xml e con le specifiche fornite dall’Avcp – presso un altro sito, comunicandone l’url nei termini suddetti ?
Pare opportuno rammentare che l’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/09 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) ha disposto che, “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati”. Quindi, almeno per quanto riguarda la parte preponderante dei soggetti tenuti all’obbligo della Legge n. 190/12, non dovrebbe sussistere l’ipotesi prospettata; tuttavia – limitandosi in senso stretto all’analisi delle modalità idonee ad assicurare il concreto accesso alle informazioni sui contratti pubblici – si può ritenere ammissibile, in via eccezionale e transitoria, che una stazione appaltante comunichi un url di riferimento coincidente con l’indirizzo del sito web istituzionale di un’altra Pubblica Amministrazione.
3. L’adempimento previsto dalla Legge n. 190/12 presuppone che le informazioni siano rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto; sono possibili altre modalità, oltre il formato xml, indicato dall’Avcp ?
L’Avcp ha indicato il formato aperto e standardizzato xml per l’adempimento in questione, in quanto l’uso dello stesso viene espressamente raccomandato dalle “Linee Guida sui siti web delle P.A.” – 2011 (Punto 5. “Criteri di indirizzo e strumenti per il trattamento dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità”) emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per tutti i casi in cui sia necessario realizzare dei database di pubblico accesso ai dati. Per questo motivo – anche ai fini dell’espletamento delle successive verifiche di adempimento di competenza dell’Avcp – sarà ritenuto ammissibile il solo formato xml.
Sezione “C” – Domande riguardanti le corrette modalità di compilazione della tabella dati
1. Ci sono casi nei quali è possibile non indicare il Cig ?
[…] Il Cig (“codice identificativo di gara”) assolve, tra le altre, anche la funzione (attribuita dalla Legge n. 136/10) di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso. Vi sono tuttavia alcune fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice Cig, al fine precedentemente indicato; sempre in relazione a tale argomento, la Faq “A12” sulla tracciabilità (cui si rimanda per il necessario dettaglio) ha sufficientemente chiarito la casistica delle esclusioni, tra le quali figurano, ad esempio, gli affidamenti diretti a Società “in house” e le spese effettuate dai cassieri che utilizzano il Fondo economale, fermo restando che tali ultime spese – che non originano da contratti d’appalto e per le quali è ammesso l’utilizzo di contanti – devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito Regolamento interno, recante il dettaglio dei beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste, nei limiti di importo delle relative spese.
Nei casi suindicati, è quindi ammissibile che il campo di indicazione del Cig non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso.
2. Quali sono le modalità di comunicazione dei dati all’Avcp da parte di un’Amministrazione pubblica che si avvale di una “Stazione unica appaltante” (“Sua”) priva di codice fiscale, oppure da parte della medesima “Sua”, qualora – ad esempio – sia l’espressione diretta di un Unione di acquisto tra più Comuni ?
Una questione analoga si è già posta nel passato per quanto riguarda la trasmissione dei dati al Sistema “Simog”, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del “Codice dei contratti pubblici”, ed è stata gestita utilizzando un codice fiscale fittizio assegnato in maniera automatica a tutti i soggetti della ‘classe’ “Associazioni, Unioni o Consorzi privi di personalità giuridica”. Ciò ha consentito ai singoli soggetti racchiusi in questa ‘classe’ (ad esempio, una singola ‘Unione di Comuni’) di iscriversi ai Sistemi informatici dell’Avcp, figurando come “centri di costo” nell’ambito del codice fiscale fittizio attribuito, e di agire conseguentemente, acquisendo i Cig e trasmettendo i dati richiesti dalla norma. Per questi soggetti, già censiti in anagrafe, sarà quindi possibile procedere alla trasmissione richiamando il codice fiscale fittizio attribuito, avendo poi la facoltà di specificare – utilizzando i campi denominazione ‘Ente pubblicatore’ e ‘Struttura proponente’ – chi è il soggetto che gestisce la procedura di scelta del contraente e per conto di quale altro soggetto agisce.
3. Qual è la procedura di scelta del contraente da indicare, nel caso in cui si sia dato luogo ad un affidamento diretto, a causa dell’estrema urgenza di realizzare l’appalto di lavori, servizi o forniture ?
Tra le opzioni previste nello schema xsd è contemplata (con il codice “04”) la “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), che ben si attaglia al caso in questione. Pare comunque utile rammentare che, in tale fattispecie (supportata da adeguata motivazione nella Delibera o Determina a contrarre), le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.