Appalti: la carenza della cauzione provvisoria non costituisce un’irregolarità essenziale

Il Tar Toscana, Sezione II, con la Pronuncia 18 marzo 2015, n. 429, prende posizione sulle novità che hanno interessato i requisiti ed ogni altro elemento che inerisca all’ammissione delle Imprese in gara a seguito delle recenti modificazioni degli artt. 38 e 46 del Dlgs. n. 163/06.
In particolare, viene considerato nella Sentenza il caso in cui un concorrente, pur richiesto di ciò nel disciplinare di gara, non abbia prodotto nella propria offerta l’originale della cauzione provvisoria; si versa, quindi, nelle irregolarità dell’offerta per profili inerenti la cauzione, che già la prevalente giurisprudenza considerava (prima dell’entrata in vigore delle novità
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