La riconducibilità di un appalto ai Settori “esclusi” di cui all’Allegato II-B del “Codice dei Contratti” non fa venir meno l’obbligo di applicazione di taluni principi generali in materia, che talora possono trovare traduzione in specifiche norme positive del Dlgs. n. 163/06.
Nel caso affrontato dal Tar Umbria, Sezione I, nella Pronuncia 14 marzo 2015, n. 114, viene in rilievo l’affidamento di Servizi socio-sanitari, esclusi dalla completa applicazione del Dlgs. n. 163/06 ma soggetti, secondo l’art. 27 del “Codice dei Contratti”, al rispetto del principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza
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