Appalti: non rileva il collegamento sostanziale fra due imprese se partecipano a lotti diversi

Non possono essere escluse due imprese in rapporto di controllo o collegamento sostanziale, ai sensi dell’art. 2359 Cc., integranti quindi la causa di esclusione di cui all’art. 38, lett. m-quater), Dlgs. n. 163/06, allorquando partecipino alla stessa procedura, ma per lotti diversi.

Il principio, già noto in giurisprudenza, è stato ribadito dal Tar Lazio Roma, Sezione III Ter, con la Sentenza del 26 febbraio 2015, n. 3256.

Tale considerazione discende dalla natura dei lotti in cui una gara si suddivide, tali da configurare vere e proprie gare distinte fra loro: “La suddivisione di una gara in lotti,

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