Appalti pubblici: pubblicato in G.U. Dpcm. sulle soglie Consip, niente “Cig” senza ricorso ai Soggetti aggregatori

Pubblicato nella G.U. n. 88 del 16 aprile 2026 il Dpcm. recante “Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le Pubbliche Amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri Soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure”, sostitutivo del Dpcm. 11 luglio 2018

È stato pubblicato nella G.U. n. 88 del 16 aprile 2026 il Dpcm. recante “Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le Pubbliche Amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri Soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure”.

Tale Decreto sostituisce il precedente Dpcm. 11 luglio 2018. L’art. 1, comma 3, del Dpcm. 16 aprile 2026 precisa quindi che, “per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l’Anac non rilascia il ‘Codice identificativo di gara’ (‘Cig’) alle Stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip Spa o ad altro Soggetto aggregatore”.

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