La Legge di Riforma dell’Autonomia differenziata è stata approvata dalla Camera dei Deputati, in via definitiva, lo scorso 19 giugno 2024.
La Legge definisce le regole e il percorso con cui le Regioni potranno chiedere maggiore autonomia nella gestione di specifiche materie, per quindi definire le Intese tra Stato e quelle Regioni.
Occorre far presente da subito che l’art. 117 della Costituzione prevede che lo Stato, quindi il Governo centrale, ha il potere esclusivo di legiferare su 16 materie. Per altre 20 materie il potere legislativo è definito “concorrente” dalla Costituzione, ossia, sia le Regioni che lo Stato possono legiferare sullo stesso ambito; e tra le materie di competenza “concorrente” ci sono materie rilevanti come la Tutela della salute, la Valorizzazione dei beni culturali, e la Protezione civile. L’art. 117 della Costituzione aggiunge che alle Regioni spetta il potere di fare le leggi su tutte quelle materie che non sono di competenza riservata allo Stato. La Costituzione, con l’art. 116, comma 3, dà la possibilità alle singole Regioni di modificare i propri rapporti con lo Stato stabilendo che le Regioni possono chiedere di avere “condizioni particolari di autonomia” nella gestione delle 20 materie a legislazione concorrente e nella gestione di altre 3 materie tra quelle che sono di competenza esclusiva dello Stato (l’organizzazione della Giustizia di pace, le norme generali sull’Istruzione, e la tutela dell’Ambiente, dell’Ecosistema e dei Beni culturali). La concessione di maggiore autonomia delle Regioni che ne fanno richiesta può avvenire solo con una Legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento, sulla base di un’Intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Questo procedimento deve avvenire poi nel rispetto dell’art. 119, che impegna lo Stato a rimuovere le disuguaglianze territoriali.
La Legge sull’Autonomia differenziata non ha modificato in nessun punto la Costituzione.
La Legge ora approvata definisce i Principi generali da seguire per poter assegnare maggiore autonomia alle Regioni che ne faranno richiesta. Individua la procedura con cui dovranno essere approvate le eventuali Intese tra lo Stato e le Regioni che vogliono maggiore autonomia su alcune materie (“autonomia differenziata”) (art. 1).
L’art. 1, comma 2, stabilisce che alle Regioni può essere concessa maggiore autonomia solo subordinatamente alla definizione e la determinazione dei “Livelli essenziali delle prestazioni” (“Lep”), tra cui rientrano tutti quei diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale.
La Legge sull’Autonomia differenziata stabilisce la procedura per addivenire alla definizione e alla determinazione dei “Lep” (art. 3). Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge, il Governo dovrà stabilire i “Lep” con uno o più Decreti legislativi. Nel determinare i “Lep”, il Governo dovrà seguire i principi e i criteri fissati dalla prima “Legge di bilancio 2023”, che ha istituito la “Cabina di regia per la determinazione dei ‘Lep’” alla quale era affidato il compito dell’individuazione delle materie per le quali si doveva fare riferimento ai “Lep”. Nel marzo 2023 è stato nominato, a supporto della citata Cabina di regia, il “Comitato per l’individuazione dei ‘Livelli essenziali delle prestazioni’ concernenti i diritti civili e sociali”; nella relazione a chiusura del proprio lavoro, a fine di ottobre 2023, è riportato come sono state incontrate delle difficoltà dagli esperti nel determinare con precisione che cosa siano i “Lep” ma sono state distinte le materie per cui è necessario determinare i “Lep” (escluse dalla determinazione dei “Lep”: le materie che non sono configurabili come prestazioni in favore dei cittadini perché attengono a funzioni regolatorie e di controllo, le materie che non sono associabili alla tutela dei fondamentali diritti civili e sociali, e le materie che non contemplano spazi di autonomia legislativa e funzioni amministrative che possano esigere la determinazione di livelli essenziali). Secondo il citato Comitato, le materie che non hanno conseguenze dirette sui “Lep” sono 9 sulle 23 su cui le Regioni possono chiedere maggiore autonomia (escluse le materie: Rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni e Protezione civile). Si fa anche presente opportunamente che la definizione dei “Lep” non implica tuttavia che le prestazioni individuate come essenziali siano adeguatamente finanziate ed effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale.
La Legge sull’Autonomia differenziata stabilisce che alle Regioni può essere concessa maggiore autonomia posto senza maggiori costi a carico dello Stato, altrimenti la concessione di maggiore autonomia può avvenire solo dopo l’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le risorse economiche necessarie a far fronte ai maggiori costi (art. 4). Invece, l’autonomia relativa a materie che non sono collegate ai “Lep” può essere concessa solo nei limiti delle risorse economiche già a disposizione dello Stato.
L’Autonomia differenziata non trasferisce automaticamente alle Regioni maggiori poteri nella gestione di materie; la Costituzione prevede che le Regioni che vogliono più autonomia devono trovare un’Intesa con lo Stato, e rispettare il procedimento di approvazione delle Intese stabilito all’art. 2.
Le Regioni a Statuto ordinario che vogliono più autonomia devono deliberare la richiesta da presentare al Governo e presentarla al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, che ha il compito di avviare le trattative con le singole Regioni. Il negoziato dovrà essere avviato entro 60 giorni, dopo che i Ministeri competenti nelle materie su cui è richiesta maggiore autonomia hanno espresso le loro valutazioni.
Per le materie che riguardano i “Lep”, la trattativa riguarda ogni singola materia ma il Governo può decidere di limitare il negoziato solo ad alcune materie. Poi, il Consiglio dei Ministri deve approvare uno Schema di Intesa preliminare tra lo Stato e la singola Regione richiedente maggiore autonomia, da trasmettere alla Conferenza unificata, che entro 60 giorni deve formulare un proprio parere. Successivamente viene interessato il Parlamento; le Commissioni competenti avranno 90 giorni per esprimersi sullo Schema dell’Intesa (art. 8 del Dlgs. n. 281/1997).
Poi, il Consiglio dei Ministri provvede a redigere l’Accordo definitivo; nel caso il Presidente del Consiglio di turno decida di non rispettare, in tutto o in parte, le indicazioni della Camera e del Senato, deve motivare la sua decisione con illustrazione in Parlamento.
Successivamente la Regione approva l’Intesa raggiunta con lo Stato. Passati 45 giorni dall’assenso della Regione, il Consiglio dei Ministri approva l’Intesa finale, ma necessariamente anche il Parlamento dovrà approvare a maggioranza assoluta un’apposita legge per confermare/ratificare l’Accordo siglato tra lo Stato e la Regione.
L’Intesa tra una Regione e lo Stato approvata e ratificata dal Parlamento non ha una scadenza definita nel tempo. L’Intesa ha durata massima di 10 anni (art. 7). Gli Accordi, una volta approvati, potranno comunque essere modificati o cessati prima della loro scadenza. Una Regione, se vorrà rinnovare l’Accordo, dovrà farne richiesta allo Stato almeno 12 mesi prima della sua scadenza.
La Legge sull’Autonomia differenziata ha previsto anche forme di controllo per valutare gli effetti dell’Intesa a livello economico (art. 5). La “Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali” avrà il compito di fare proposte su come individuare i beni e le risorse umane e finanziarie necessarie per esercitare, da parte della Regione, le nuove forme di autonomia concessa dallo Stato. Ogni anno si dovranno monitorare gli oneri finanziari che sono derivati dall’Intesa tra lo Stato e la singola Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e garantendo l’equilibrio di bilancio (art. 8). Anche la Corte dei conti avrà un ruolo di monitoraggio: ogni anno dovrà riferire al Parlamento sui risultati dei suoi controlli a livello finanziario.
Il Governo nazionale ha il potere di sostituirsi agli Organi di Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, quando riscontra loro inadempienze rispetto a Trattati internazionali, normative comunitarie, oppure nel caso di un pericolo grave per la Sicurezza pubblica inclusa la garanzia di diritti civili e sociali e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica della Repubblica (art. 11).
Di Alessandro Sciuto




