“Art-bonus”: ammessi i contributi per la manutenzione di un immobile sede di una Fondazione, se qualificabile come “bene culturale”

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito di imposta “Art–bonus” nel caso di erogazioni liberali per il sostegno della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali di una Fondazione che ha sede in un immobile di una Regione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 411 del 2 agosto 2023, ha fornito chiarimenti in ordine al credito di imposta denominato “Art–bonus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, nel caso di erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali di una Fondazione che ha sede in un immobile di proprietà di una Regione.

L’Agenzia ha ricordato che l’art. 1, del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art-bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico­sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

  • ­interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • ­sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004), delle fondazioni lirico-­sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-­orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione;
  • ­realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • ­realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, l’Agenzia delle Entrate ha, come sempre avviene, acquisito il parere dal competente Ministero della Cultura, secondo il quale la Fondazione è un ente con personalità giuridica di diritto privato che svolge la propria attività museale polivalente all’interno di un immobile di proprietà della Regione. Tra quest’ultima e la Fondazione, titolare dei beni collocati all’interno dell’immobile, esiste un comodato transattivo in ragione di un vincolo di unitarietà, stabilito con Decreto dell’allora Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Possono accedere al beneficio fiscale soltanto le erogazioni liberali in denaro effettuate “per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (…)”.

Risulta, dunque, elemento indefettibile, ai fini del riconoscimento del c.d. “Art-bonus”, il requisito dell’appartenenza pubblica del patrimonio culturale.

In ragione di ciò, nel caso di specie l’agevolazione è ammessa soltanto per le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della Fondazione, in ragione della sua appartenenza pubblica. Tale conclusione presuppone la caratterizzazione giuridica di bene culturale del bene immobile assegnato alla Fondazione.

Sulla base del citato parere, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che sono ammissibili all’agevolazione fiscale “Art-bonus”i contributi destinati a sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della Fondazione istante, qualora lo stesso abbia la caratterizzazione giuridica di bene culturale.

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