“Art-bonus”: un caso di non applicabilità ad un Progetto di restauro di una Chiesa in quanto non considerato “bene culturale pubblico”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 451 del 7 ottobre 2020, ha fornito istruzioni circa la possibilità o meno per una Associazione priva di personalità giuridica che intende raccogliere fondi da destinare al recupero strutturale ed artistico di una Chiesa, di proprietà di un Ente di diritto privato sottoposto al controllo pubblico, di fruire del c.d. “Art-bonusex art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014.

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato i contenuti della sopra citata norma agevolativa, la quale prevede un credito d’imposta (c.d. “Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.

Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, con la Risoluzione n. 136/E del 2017 è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’Istituto:

– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;

– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

– è sottoposto al “controllo analogo” di una Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli Istituti ed i Luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato – ad esempio, perché costituiti in forma di Fondazione – abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario da parte dell’Agenzia – come spesso è avvenuto in questi casi – acquisire il Parere dal competente Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Quest’ultimo ha ritenuto che l’intervento di restauro della Chiesa non possa beneficiare dell’agevolazione in esame, atteso che la circostanza, richiamata dall’Associazione, della nomina di 3 componenti del Cda da parte di Comune, Regione e Provveditorato agli studi, non appare sufficiente a caratterizzare il bene di proprietà dell’Ente quale “bene culturale pubblico”.

In ragione di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che non siano ammissibili al beneficio “Art-bonus” le erogazioni liberali ricevute dall’Associazione istante e finalizzate al recupero strutturale ed artistico della Chiesa.