Nella Sentenza n. 214 del 25 gennaio 2018 del Tar Catanzaro, i Giudici si esprimono sull’incompatibilità nell’assegnazione di sedi farmaceutiche per concorso. In particolare, i Giudici affermano che, in sede di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, è legittimo il Decreto dirigenziale della Regione che impedisce ai Farmacisti che si sono aggiudicati, in forma associata, una sede farmaceutica, di detenere quote societarie se sono contemporaneamente titolari di sede farmaceutica.
Nel caso di specie operano le incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, della Legge n. 362/91, secondo cui la partecipazione alle Società è incompatibile “con
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