Assegni per il nucleo familiare: definiti i nuovi livelli reddituali per la corresponsione nel periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Mef-Ragioneria generale dello Stato, la Circolare n. 17, Prot. n. 183336 del 23 giugno 2021, avente ad oggetto “Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare – Livelli di reddito e maggiorazioni a decorrere dal 1° luglio 2021”.

Come stabilito dalla Legge n. 153/1988, i livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare vengono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Oltre alla corresponsione tradizionale, l’art. 5 del Dl. n. 79/2021, recante “Misure urgenti in materia di Assegno temporaneo per figli minori” riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di Euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di Euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.

L’Inps, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge n. 27/2006, con il Messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha diramato le Tabelle con i limiti di reddito familiare da considerare integrando le note delle relative Tabelle riferite ai nuclei con figli per tenere conto delle maggiorazioni di cui al predetto art. 5 del Dl. n. 79/2021.  Sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è possibile consultare la Circolare, la modulistica per la richiesta dell’Assegno e le citate Tabelle contenenti i livelli di reddito