Nella Sentenza n. 6399 del 29 dicembre 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che è illegittima la clausola del bando per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio” assicurativo che preveda a carico del broker l’onere di anticipare il pagamento dei premi assicurativi, in nome e per conto dell’Ente, qualora quest’ultimo si trovi nell’impossibilità di provvedere tempestivamente, pur avendo già emesso il relativo mandato, e la previsione della diretta responsabilità di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento a carico dello stesso broker.
In particolare, i Giudici hanno ritenuto illegittima la clausola del capitolato di gara secondo
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




