Non è legittima la clausola che impone alle Associazioni di volontariato partecipanti ad una gara per l’affidamento del Servizio di trasporto infermi “118” di assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio, giacché essa si traduce in una indebita ingerenza della stazione appaltante nell’autonomia organizzativa dell’Ente suscettibile, peraltro, di alterarne la natura soggettiva facendo venire meno il requisito costitutivo delle organizzazioni stesse previsto dall’art. 3, comma 1, Legge n. 266/1991 (avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti).
A stabilirlo, con il Parere n. 123 del 10 febbraio 2016, è l’Anac.
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