Nella Delibera n. 65 del 21 aprile 2021 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede se i contributi assegnati per le assunzioni a tempo indeterminato di Assistenti sociali, in quanto etero-finanziate, non vanno computate, né ai fini delle entrate, né ai fini delle spese in riferimento al calcolo degli spazi assunzionali di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. La Sezione ha richiamato espressamente il comma 801 della Legge n. 870/2020 (“Legge di bilancio 2021”), secondo cui le assunzioni di assistenti sociali effettuate in applicazione della disciplina di cui ai commi 797 e seguenti della medesima Legge possono essere effettuate “in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126”. Come è noto, l’art. 57, comma 3-septies citato sancisce, a decorrere dall’anno 2021, la “neutralità” della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata. La Sezione pertanto ha chiarito che la spesa di personale per assunzioni di Assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all’art. 1, comma 797, della Legge n. 178/2020, e le corrispondenti entrate, non concorrano alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019. Dunque, per espressa previsione legislativa, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all’art. 1, commi 797 e seguenti, della Legge n. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali ex art. 33 del Dl. n. 34/2019.




