Tar Campania, Sentenza n. 4447 del 12 giugno 2025
Una candidata aveva partecipato a una procedura di manifestazione di interesse indetta da un Comune per l’assunzione a tempo indeterminato, basata sull’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti del Comparto pubblico (ai sensi dell’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 e dell’art. 9, comma 3, del Dl. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014). Al termine della selezione, era risultata al primo posto nella graduatoria predisposta dal Comune, ma è stata successivamente esclusa perché l’Ente titolare della graduatoria originaria, nella quale era collocata in posizione utile, non aveva concesso il nulla osta al suo utilizzo. La ricorrente ha sostenuto che il diniego fosse dovuto all’illegittimità della procedura comunale, che, a suo dire, non avrebbe rispettato l’ordine dei candidati nella graduatoria esterna, scegliendo in modo arbitrario i soggetti da interpellare. Il Tribunale ha chiarito tuttavia che la procedura adottata dal Comune non prevedeva l’utilizzo integrale della graduatoria esterna, né era fondata su una Convenzione preventiva tra Amministrazioni (ex art. 30 del Dlgs. n. 165/2001). L’Avviso pubblico specificava chiaramente che la stipula del contratto era subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente titolare della graduatoria, pena l’esclusione. Partecipando alla selezione, la candidata aveva espressamente accettato tale condizione, aderendo integralmente alle regole previste. I Giudici hanno quindi ritenuto che la mancata concessione del nulla osta costituisse un fatto esterno alla procedura comunale, e che, se ritenuto illegittimo, avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente. Non essendo stato impugnato, l’atto è divenuto definitivo, rendendo legittima l’esclusione. La domanda di risarcimento danni (ai sensi dell’art. 2043 del Cc.) è stata respinta per 2 ragioni: in primo luogo, per la mancanza di una prova concreta e specifica del pregiudizio subìto; in secondo luogo, perché anche nell’ipotesi di una Convenzione tra Enti, la ricorrente non si sarebbe comunque trovata in posizione utile per l’assunzione, essendo al dodicesimo posto in una graduatoria da cui si cercavano solo 3 unità. Inoltre, i Giudici hanno confermato la legittimità delle procedure di manifestazione di interesse finalizzate all’assunzione mediante utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti, chiarendo che, in assenza di una Convenzione formale tra Amministrazioni, non sussiste alcun obbligo di scorrere l’intera graduatoria, né di rispettarne rigidamente l’ordine di merito. L’Amministrazione può quindi legittimamente selezionare i candidati che abbiano manifestato interesse, subordinando l’assunzione al consenso dell’Ente cedente, come previsto anche dall’art. 9, comma 3, del Dl. n. 90/2014. Questa impostazione consente all’Ente procedente di attingere liberamente da più graduatorie valide, a condizione che venga acquisito il nulla-osta dell’Ente di provenienza. In mancanza di tale assenso, nessun diritto all’assunzione può dirsi maturato, né può configurarsi una lesione risarcibile dell’interesse legittimo.





