Atti impositivi: in caso di decesso del contribuente, noto all’Ufficio, devono essere notificati agli eredi nel loro domicilio fiscale

Nella Sentenza n. 10553 del 4 giugno 2020 della Corte di Cassazione i Giudici di legittimità affermano che, nell’ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, qualora l’evento sia noto all’Ufficio, deve essere eseguita, a pena di nullità insanabile della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi, oppure, ove questi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65 del Dpr. n. 600/1973, presso l’ultimo domicilio del “de cuius” collettivamente ed impersonalmente. Invece, quando non risulta in alcun modo portato a conoscenza dell’Ufficio non solo il nominativo e il domicilio fiscale degli eredi ma neppure il decesso del de cuius, l’Ufficio non può che inviare l’atto al contribuente (del quale ignora il decesso) presso l’ultimo domicilio dello stesso. Peraltro, la Suprema Corte precisa che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, e in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza di soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di un’attestazione dell’Agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 del Cc.