Autonomia dell’Avvocatura civica: illegittimo il conferimento del ruolo apicale ad un Funzionario non Dirigente

Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 106 del 14 marzo 2025

Una Regione e poi un Comune hanno deciso di cambiare l’organizzazione del proprio Ufficio “Legale”; anziché mantenere una struttura dirigenziale autonoma (cioè guidata da un Dirigente pubblico), hanno scelto di “declassarlo” e affidarne la guida a un Funzionario con un incarico di Elevata Qualificazione (EQ). Questo cambiamento è stato giustificato anche come risposta alla richiesta di rotazione dei Dirigenti avanzata dall’Anac. Alcuni hanno fatto ricorso contro questa scelta, sostenendo che un Ufficio “Legale” pubblico deve essere autonomo e indipendente ed essere guidato obbligatoriamente da un Dirigente iscritto all’elenco speciale degli Avvocati pubblici. Un funzionario EQ non ha né l’autonomia, né i poteri decisionali, né le garanzie previste dalla legge per guidare correttamente un’Avvocatura pubblica. Inoltre, alcune decisioni importanti (come l’assegnazione degli incarichi legali, la gestione delle spese o l’organizzazione interna) venivano prese da Dirigenti di altri Uffici o addirittura da politici (come il Sindaco), mettendo a rischio l’indipendenza dell’Ufficio “Legale”.

I Giudici hanno dato ragione ai ricorrenti e hanno chiarito alcuni punti fondamentali:

–      l’Avvocatura pubblica deve essere autonoma e indipendente: non può dipendere da altri Dirigenti o da Organi politici. Deve poter prendere decisioni in modo libero, senza condizionamenti;

–      non basta dire che un Ufficio è “autonomo” se poi, nella pratica, dipende da altri. I Giudici hanno verificato che, in questo caso, il coordinatore EQ non poteva agire davvero in autonomia;

–      se l’Amministrazione ha a disposizione dei dirigenti, non può affidare la guida dell’Avvocatura a un funzionario EQ, che non ha gli strumenti giuridici e gestionali per garantire la piena tutela dell’interesse pubblico;

–      le decisioni rilevanti non possono essere prese da altri Uffici o da politici, altrimenti l’Ufficio “Legale” perde la sua indipendenza.

Per tutti questi motivi, i Giudici hanno annullato gli atti con cui era stata cambiata l’organizzazione dell’Avvocatura, dichiarando illegittima la scelta fatta dalla Regione e poi dal Comune. Peraltro, i Giudici hanno anche statuito che l’incarico del Dirigente dell’Avvocatura può essere soggetto alla rotazione, come previsto dal “Piao”. Ciò tuttavia non giustifica il fatto di togliere del tutto la dirigenza all’Ufficio “Legale”.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato