Consiglio di Stato, Sentenza n. 5380 del 17 giugno 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, un Avvocato dipendente di un Comune e iscritto nell’Elenco speciale dell’Albo degli Avvocati degli Enti pubblici, aveva impugnato il nuovo Regolamento dell’Avvocatura comunale contestandone vari aspetti, tra cui:
– l’illegittima rimozione della previsione che i compensi dovuti a seguito di Sentenza favorevole fossero utili ai fini del Tfr e del trattamento di quiescenza;
– la previsione che tali compensi fossero considerati retribuzione accessoria, legata alla Contrattazione decentrata, e quindi al “Fondo per il salario accessorio”;
– l’erogazione dei compensi al lordo degli oneri riflessi;
– la limitazione all’80% delle spese recuperate come compenso per l’Avvocato in caso di Sentenza favorevole definitiva;
– la gestione dei compensi nei casi di impossibilità di recuperare il credito dalla controparte e la rateizzazione delle somme;
– la definizione di “sentenza favorevole” adottata dal Regolamento.
I Giudici hanno affermato, in merito ai compensi da erogare all’Avvocatura comunale, che non è illegittimo escludere i compensi professionali dalla determinazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr) e del Trattamento di quiescenza. I compensi hanno natura di trattamento accessorio. I compensi devono essere erogati al lordo degli oneri riflessi, come previsto dall’art. 1, comma 208, della Legge n. 266/2005. Il presupposto per la corresponsione dei compensi è una Sentenza favorevole definitiva. Inoltre, è legittimo che il Regolamento stabilisca che, quando la controparte richiede la rateizzazione delle spese, i compensi professionali siano ripartiti in base alle somme effettivamente recuperate. In caso di rateizzazione approvata, ciò significa che i compensi verranno corrisposti man mano che le rate vengono riscosse secondo il Piano di pagamento concordato.