Azienda speciale: eccedenza di cassa non può essere usata per finanziamento in favore del Comune

Nella Delibera n. 402 del 21 dicembre 2016 della Corte dei conti Lombardia viene chiesto se l’eccedenza di cassa di una Azienda speciale possa essere impiegata per realizzare un finanziamento a breve termine a favore del Comune che ne detiene in modo totalitario la partecipazione, evitando ad esso di incorrere nei maggiori oneri in termini di interessi passivi dovuti per l’anticipazione concessa dal Tesoriere ai sensi dell’art. 222 del Dlgs. n. 267/00. La Sezione ritiene che si deve escludere che un Comune possa ricevere dalla propria Azienda speciale un finanziamento a breve termine avente le stesse caratteristiche e le stesse

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