Nella Delibera n. 162 del 21 dicembre 2018 della Corte dei conti Campania, un Sindaco ha chiesto un parere sulla possibilità di applicare l’art. 194, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), anche al disavanzo finale di liquidazione di un’Azienda speciale, riconoscendolo quale debito fuori bilancio del Comune. La Sezione rileva che la norma sopra citata pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo chiamato “disavanzo di gestione”, deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale. Infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’Azienda speciale sono ripianabili ab aexterno dall’Ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché:
- sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114;
- il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Tuttavia, la Sezione chiarisce che il disavanzo da liquidazione non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), del Tuel, in quanto il riferimento al “pareggio” e alla sua funzione costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell’integrità aziendale.
Il ripiano della perdita non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale. La decisione della prosecuzione aziendale ed il ripiano infatti dovrebbe necessariamente passare da una nuova decisione di dotazione aziendale, adeguatamente motivata in termini di sostenibilità dell’impresa e di riequilibrio dinamico dei conti (ergo, anche in questo caso, con un piano di rientro), e non da un mero riconoscimento di debito. L’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del Tuel è tassativa in considerazione della natura eccezionale della previsione normativa, finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non correlati a spese previamente autorizzate dall’organo rappresentativo della comunità di riferimento.