Aziende speciali: per i loro contratti non è imposta la forma scritta “ad sustantiam”

Nella Sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che le Aziende speciali non sono tenute a rispettare la forma scritta “ad substantiam” per la conclusione di contratti. In particolare, osserva la Suprema Corte che l’Azienda speciale è destinata alla produzione di beni ed attività con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo di pareggio del bilancio. E’ in ragione di questa circostanza – cioè per il fatto che la sua attività ha ad oggetto appunto la produzione di beni ed attività con rilevanza imprenditoriale ed economica – che l’articolazione dell’Ente Locale in cui si risolve l’Azienda speciale, sebbene rimanga ad esso saldamente collegata con la funzionalizzazione delle scelte generali di politica imprenditoriale e gli altri strumenti di ingerenza e controllo previsti dal suo Statuto in favore dell’Ente Locale di riferimento, espleta attività imprenditoriale in senso proprio.

In dipendenza della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’Azienda speciale di Ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’Ente di riferimento, l’Azienda stessa, pur appartenendo – se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell’Ente di riferimento espressamente previsti – al sistema con il quale la Pubblica Amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 del Rd. n. 2440/23, Pubblica Amministrazione in senso stretto. Quindi, di conseguenza per i suoi contratti non è imposta la forma scritta “ad substantiam” ai sensi degli artt. 16 e 17 sopra citati, né sono vietate la stipula per “facta concludentia” o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 del Cc., vigendo al contrario il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.