Bando di gara: legittimo il requisito di ammissione relativo al “non avere procedimenti penali in corso”

Nella Sentenza n. 3542 dell’8 agosto 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici si esprimono sull’inserimento in un bando di concorso del requisito della mancanza di pendenza di procedimenti penali. Ciò, secondo i Giudici, rientra nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione e tale scelta non può ritenersi irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell’ordinamento. Questa corrisponde infatti ad un’esigenza di “difesa avanzata” dell’Amministrazione che, alla luce delle necessità peculiari di determinati impieghi pubblici, può legittimamente individuare circostanze ritenute ostative all’assunzione del candidato in ragione del danno che esse paiono suscettibili di arrecare all’interesse pubblico, specialmente allorché gli illeciti penali in questione siano connessi con l’impiego da assumere. Inoltre, la presenza della clausola nel bando e della dichiarazione della presenza di una pendenza giudiziaria in corso esonera l’Amministrazione anche dall’obbligo di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.