L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 7 del 10 gennaio 2022, chiarisce il “principio di alternatività” tra Iva e bollo su fatture elettroniche emesse a P.A.
Il professionista istante progetta, su incarico di un’Amministrazione, un sistema informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi al pagamento di indennizzi erogati in seguito a violazioni del termine ragionevole di durata del processo.
Chiede di conoscere, in particolare:
– in quali casi deve essere applicato in fatture l’Imposta di bollo;
– se le fatture emesse dal professionista alla P.a. è sempre prevista il formato elettronico;
L’Agenzia, in risposta, chiarisce preliminarmente che l’Imposta si applica, in conformità del principio di alternatività Iva/Bollo, ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in riferimento all’art. 13, Allegato “A”, Tariffa, Parte I, Dpr. n. 642/ 1972, il quale prevede l’assolvimento in misura fissa di Euro 2,00, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la somma indicata supera Euro 77,47.
L’art. 6, Allegato “B”, Tabella del Decreto prevede che sono esenti, appunto, le “fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad Iva”. Pertanto, relativamente al primo quesito, le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti da bollo ai sensi del richiamato art. 6, mentre sono soggette a bollo, nella misura di Euro 2,00, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano importi esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a Euro 77,47 (è il caso della fattura detta “mista”).
Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia conclude confermando che, ogni qualvolta viene emessa una fattura nei confronti della P.A. o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, come stabilito dalla Legge n. 244/2007, Peraltro, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 – per effetto di quanto disposto dalla “Legge di Bilancio 2018” – tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica sia nei rapporti “B2B” che “B2C”.




