“Borse-lavoro”: se la finalità assistenziale è prevalente, l’Ente può non ricomprendere i relativi importi tra le spese del personale

Nella Delibera n. 14 del 28 febbraio 2018 della corte dei conti Molise, un Sindaco chiede un parere in ordine alla qualificazione da attribuire alla spesa per le “borse-lavoro”. La Sezione evidenzia che l’art. 54-bis, comma 7, lett. a) del Dl. n. 50/17, consente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, nell’ambito di Progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti svantaggiati, di ricorrere al contratto di prestazione occasionale nel limite del compenso massimo annuo nel rispetto però “dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento della spesa di personale”. La norma richiamata, pur con specifiche condizioni, finisce per individuare il rapporto di lavoro occasionale, consentito alle Amministrazioni pubbliche, quale strumento naturale anche nell’ambito di Progetti finalizzati a scopi di inclusione sociale nei confronti di fasce svantaggiate della popolazione. La Sezione chiarisce che “quando la finalità solidaristica passa per l’instaurazione di una prestazione di lavoro consentita alla Pubblica Amministrazione o ancor più specificamente nelle ipotesi previste dell’art. 54-bis del Dl. n. 50/17, a favore di particolari categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza, che fruiscono di ammortizzatori sociali o per attività di solidarietà, la disciplina normativa è estremamente puntuale nell’affermare la riferibilità della relativa spesa agli oneri per il personale”. Dunque, è compito del Comune stesso di valutare in concreto se nella fattispecie rappresentata ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione dall’art. 54-bis del Dl. n. 50/17. A tal fine, la Sezione pone in evidenza che “la prestazione di un’attività individuale a favore di un Ente Locale potrà ragionevolmente porsi al di fuori delle ipotesi normative su richiamate, solamente nei casi in cui la finalità assistenziale sia assolutamente prevalente e non sussista alcun elemento che possa ricondurre sotto il profilo formale e sostanziale la prestazione ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale; condizioni legittimali delle quali, il gestore della risorsa erogata (nell’ampiezza delle scelte consentite dall’art. 2 del Dlgs. n. 267/00), dovrà dare, in concreto, motivatamente atto ai fini della individuazione delle relative responsabilità”. Quindi, l’Ente potrà non ricomprendere le spese per le “borse-lavoro” tra le spese del personale solamente nei casi in cui la finalità assistenziale sia assolutamente prevalente e non sussista alcun elemento che possa ricondurre sotto il profilo formale e sostanziale la prestazione ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale.