Corte di Cassazione, Sentenza n. 25525 del 17 settembre 2025
La questione controversa
La questione riguarda il diritto dei lavoratori del “Pubblico Impiego” che svolgono attività su turni a ricevere il buono pasto quando la prestazione giornaliera supera le sei ore. Alcune Amministrazioni sostengono che il personale turnista, a causa della continuità del servizio, non avrebbe diritto alla pausa pranzo e, di conseguenza, nemmeno al buono pasto, previsto dai regolamenti solo per chi effettua un rientro pomeridiano. L’argomento è fondato sulla presunta impossibilità dei turnisti di interrompere la prestazione. Il problema giuridico consiste quindi nello stabilire se il diritto al buono pasto spetti a tutti i lavoratori che superano il limite delle sei ore giornaliere oppure solo al personale che, in base all’organizzazione del servizio, può fruire effettivamente della pausa. Il conflitto interpretativo investe sia le clausole contrattuali del comparto sanità sia l’art. 8 del Dlgs. n. 66/2003, che disciplina il diritto all’intervallo giornaliero.
Cosa statuisce la Corte di Cassazione
La Suprema Corte afferma che il buono pasto spetta ogni volta che il lavoratore effettua un orario giornaliero superiore a sei ore, indipendentemente dal fatto che sia turnista o non turnista. Il diritto al pasto deriva dal combinato disposto dell’art. 29 del Contratto collettivo del Comparto Sanità e dell’art. 8 del Dlgs. n. 66/2003, che riconosce a tutti i lavoratori un intervallo non lavorato quando la prestazione supera le 6 ore. I Giudici di legittimità confermano il proprio orientamento consolidato secondo cui il buono pasto è uno strumento di tutela del benessere psicofisico del personale e serve a conciliare esigenze di servizio e necessità alimentari quando la durata della prestazione lo richiede. Non si tratta di un beneficio premiale o discrezionale, ma di un’agevolazione assistenziale collegata alla gestione dell’orario di lavoro. La natura turnista dell’attività non può essere considerata causa di esclusione, perché le esigenze di continuità del servizio non fanno venir meno il diritto alla pausa, ma anzi rendono necessario riconoscere la modalità sostitutiva del servizio mensa quando questo non è fruibile. La Suprema Corte, richiamando precedenti conformi, ribadisce che l’unico presupposto per ottenere il buono pasto è il superamento delle sei ore di lavoro giornaliero, senza ulteriori distinzioni. Di conseguenza, è corretta l’interpretazione che collega diritto alla mensa e diritto alla pausa e che riconosce il buono pasto ai turni eccedenti le sei ore.
In sintesi
La Corte di Cassazione conferma che nel “Pubblico Impiego” il buono pasto spetta a tutti i lavoratori che superano le sei ore giornaliere, anche se impiegati su turni continuativi. Il diritto alla pausa previsto dall’art. 8 del Dlgs. n. 66/2003 fa sorgere il diritto al servizio mensa o, se questo non è fruibile, al buono pasto. Le clausole dei contratti collettivi vanno interpretate in modo coerente con questa regola, senza distinzioni tra personale turnista e non turnista. È dunque illegittimo negare il buono pasto ai turnisti sulla base dell’organizzazione del servizio, poiché ciò contrasterebbe con la disciplina sul riposo giornaliero.





