Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 149 del 13 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene calcolato considerando i crediti residui rimasti nel bilancio dopo l’ultimo riaccertamento ordinario. Non avrebbe senso accantonare fondi per crediti che non hanno più effetto sul risultato dell’amministrazione. Le percentuali di accantonamento vengono quindi determinate in base alla capacità storica di riscossione dell’ente. Per farlo, si considera quanto l’Ente è riuscito a riscuotere sui crediti residui negli ultimi 5 anni. Ad esempio, per l’esercizio 2020, i crediti considerati sono quelli residui conservati o reiscritti nel riaccertamento del 2019, senza tenere conto di eventuali cancellazioni fatte nei riaccertamenti successivi (2020, 2021, 2022).


