Cassa DD.PP.: richieste di rimborso anticipato, riduzione e rinegoziazione di prestiti

Cassa DD.PP.: richieste di rimborso anticipato, riduzione e rinegoziazione di prestiti

Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato la Circolare n. 1281 del 7 novembre scorso, inerente la “Rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa DD.PP., ai sensi dell’art. 5, del Dl. n. 444/95”, corredata da una Nota tecnica che illustra le principali caratteristiche del “Programma di rinegoziazione”, oltre a i criteri e le condizioni e la procedura che regolamentano l’operazione di rinegoziazione.

I Prestiti rinegoziabili dovranno presentare i seguenti requisiti:

– intestazione a Comuni e Province con oneri di rimborso interamente a proprio carico;

– coincidenza tra soggetto debitore e soggetto beneficiario (con esclusione dei prestiti con più di un pagatore);

– prestiti ordinari a tasso fisso in corso di ammortamento;

– scadenza del piano di ammortamento vigente successiva al 31 dicembre 2018;

– importo del debito residuo pari o superiore ad Euro 10.000,00.

Non potranno essere oggetto di rinegoziazione le seguenti tipologie di mutui:

– quelli già oggetto di precedenti programmi di rimodulazione attivati dalla Cassa DD.PP.;

– i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

– i mutui concessi in base a leggi speciali;

– i mutui intestati ad Enti commissariati per mafia, privi degli organi elettivi ricostituiti;

– i mutui intestati ad Enti morosi o ad Enti dissestati che non abbiano approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del Tuel.

Con riguardo alle condizioni di rinegoziazione, il Programma prevede il pagamento da parte dell’Ente Locale della sola quota interessi in scadenza al 31 dicembre 2014, secondo il piano di ammortamento attualmente vigente e la rinegoziazione del debito residuo al 1° luglio 2014.

I prestiti rinegoziati dovranno:

– avere una data di scadenza, a scelta dell’Ente, al 31 dicembre degli anni 2024, 2029, 2034, 2039 e al 30 giugno 2044;

– un tasso di interesse fisso, determinato per ciascuno in funzione della data di scadenza prescelta e secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti al momento dell’adesione;

– la garanzia costituita da delegazione di pagamento ai sensi del Tuel.

La Circolare indica anche le modalità di rimborso, di seguito brevemente illustrate.

La prima rata,in scadenza al 31 dicembre 2014, sarà costituita dalla sola quota interessi, pari alla quota interessi prevista per la stessa scadenza secondo il piano di ammortamento del prestito originario. Entro il mese di novembre 2014, la Cassa provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento delle rate dei finanziamenti che scadono il 31 dicembre 2014, con l’indicazione degli importi originariamente dovuti sia per quota capitale che per quota interessi. Dopo il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione, Cassa DD.PP. non procederà ad nuovo invio degli avvisi di pagamento; l’incasso dell’importo delle rate effettivamente dovute per la scadenza del 31 dicembre 2014 sarà gestito da Cassa DD.PP. tramite addebito diretto in conto, secondo le modalità definite. L’Ente potrà agevolmente determinare l’importo dovuto dopo la rinegoziazione, sottraendo dal totale riportato negli avvisi la quota capitale dei mutui rinegoziati.

Le rate successive semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, saranno di importo costante secondo un piano di rimborso alla “francese” regolato secondo le nuove condizioni del prestito rinegoziato.

Con riguardo alle modalità e alla tempistica delle operazioni, si fa presente che, analogamente ai precedenti programmi di rinegoziazione dei prestiti, l’adesione all’operazione avverrà attraverso l’ausilio dell’applicativo webPortale Finanziamenti”, sul sito www.cdp.it. Per l’accesso dovranno essere usate le stesse credenziali già in uso per l’accreditamento, nell’Area     Utente del sito di Cassa Depositi e Prestiti e, in alternativa, se non accreditati, potranno essere richieste, compilando l’apposito modulo “Richiesta registrazione”.

Dal 7 novembre 2014 al 26 novembre 2014 potranno essere selezionate le posizioni rinegoziabili e, indicando la nuova data di scadenza prescelta, per ciascun prestito rinegoziabile il Sistema evidenzierà, sia le vigenti condizioni economiche che quelle nuove proposte.

L’adesione potrà essere confermata mediante la procedura guidata dell’applicativo attraverso le seguenti 3 fasi:

– scelta delle condizioni: entro il 26 novembre 2014 dovranno essere definite le condizioni dei prestiti selezionati in termini di tasso e data di scadenza;

– domanda di adesione: entro il 2 dicembre 2014, indicando gli estremi della Determina a contrattare, corredata dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 147-bis Tuel, nonché del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 Tuel. La Determina sopra indicata dovrà fare riferimento alla preventiva Delibera di Consiglio ha autorizzato l’operazione.

– perfezionamento del contratto: sempre entro il 2 dicembre 2014, l’Ente dovrà far pervenire, per posta, a Cassa DD.PP. la seguente documentazione in originale:

a) la proposta contrattuale irrevocabile (in duplice copia), debitamente sottoscritta e timbrata in ogni pagina, con allegato l’elenco dei prestiti generato dall’applicativo, debitamente sottoscritto e timbrato in ogni pagina;

b) la Determinazione a contrattare sulla base dello schema Cassa DD.PP. disponibile nell’applicativo web contenente gli estremi della Delibera di consiglio che ha approvato l’operazione di rinegoziazione;

c) le delegazioni di pagamento (una per ciascun prestito rinegoziato);

d) il Modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore, completo di copia del documento d’identità in corso di validità.

Una volta accertata la regolarità della documentazione trasmessa, il contratto sarà perfezionato attraverso la trasmissione via fax all’Ente, entro il 15 dicembre 2014, della proposta contrattuale, sottoscritta per accettazione da parte di Cassa DD.PP..

Il 14 novembre scorso Cassa DD.PP. ha inoltre pubblicato un Comunicato con cui è reso noto che, con riferimento ai rimborsi anticipati alla data del 31 dicembre 2014, sarà possibile richiedere il rimborso parziale dei prestiti ordinari in ammortamento che alla data del 30 novembre 2014 risultino integralmente erogati, fermo restando il pagamento della rata in scadenza al medesimo 30 novembre.

Per il momento, tale facoltà, alla data del 30 novembre, è circoscritta ad un solo finanziamento sul quale verrà calcolato l’indennizzo eventualmente dovuto, in maniera proporzionale rispetto all’entità del rimborso parziale richiesto.

Le richieste di rimborso anticipato totale o parziale dei prestiti pervenute entro il 30 novembre saranno istruite dalla Cassa DD.PP. per l’eventuale rimborso anticipato al 31 dicembre successivo.

Le richieste che perverranno oltre il 30 novembre ed entro il 31 maggio dell’anno successivo saranno istruite dalla Cassa DD.PP per l’eventuale rimborso anticipato al 30 giugno successivo.

Successivamente al 30 novembre (e al 31 maggio per i rimborsi di giugno 2015), Cassa DD.PP. trasmetterà agli Enti che hanno presentato domanda, corredata della Delibera di Consiglio che autorizza il rimborso anticipato, una comunicazione, dando indicazione delle modalità per effettuare il rimborso anticipato e degli importi dovuti.

Le domande di riduzione dell’importo pervenute entro il 30 novembre saranno istruite per l’eventuale riduzione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, mentre quelle pervenute entro il 30 novembre e non oltre il 31 maggio saranno istruite per l’eventuale riduzione con effetto dal 1° luglio.

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