Cassazione: la firma illeggibile non comporta di per sé l’illegittimità della notifica postale

Nella Sentenza n. 4895 del 3 marzo 2014, della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno statuito che nel caso in cui l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario e nello spazio relativo alla firma del destinatario venga apposta una firma illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario o dalle persone legittimate a ricevere l’atto ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 890/82, la notifica deve ritenersi legittimamente effettuata. L’unico mezzo per disconoscere la notifica effettuata con le modalità sopra citate è la querela di falso.

Tenuto conto che dalle disposizioni sul servizio postale non è prevista la relata di notifica o qualsiasi altra annotazione sull’avviso di ricevimento per la valida consegna delle raccomandate, l’atto è stato ritualmente consegnato e il destinatario può solo dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.