Nella Sentenza n. 3451 del 14 febbraio 2014, della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno affermato che la riproposizione in appello da parte dell’Amministrazione finanziaria delle medesime argomentazioni poste in I grado, assolve l’onere d’impugnazione specifica imposto dall’art. 53, del Dlgs. n. 546/92, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi. Tale condotta è legittimata anche dal carattere “devolutivo pieno” dell’appello, il quale è un mezzo d’impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della Sentenza di I grado, ma è rivolto ad ottenere il riesame di merito della causa.