Catasto: fabbricati classe “D” e procedura Docfa

Nella Sentenza n. 3460 del 23 luglio 2015 della Ctr Lombardia, i Giudici rilevano che l’avviso di accertamento deve contenere a pena di nullità il requisito della motivazione, avente la funzione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. In materia di classamento di immobili a destinazione ordinaria, la motivazione dell’atto impositivo non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’ufficio, ma deve anche chiaramente specificare  a pena di nullità a quale presupposto la modifica debba essere associata. Una motivazione meno specifica è prevista con riferimento al caso, di fabbricati di categoria D sottoposti a procedura Docfa, avente struttura fortemente partecipativa il cui contenuto è conosciuto e conoscibile dalla parte. Ma anche in tal caso l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, dovendo anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa. L’obbligo della motivazione non può pertanto ritenersi soddisfatto mediante la semplice indicazione dei dati catastali e della classe attribuita all’immobile, trattandosi degli stessi elementi assunti a parametro dal contribuente e non venendosi a comprendere le ragioni di una loro diversa valutazione.

Ctr Lombardia – Sentenza n. 3460 del 23 luglio 2015