Centro commerciale e pubblicità

Corte di giustizia tributaria della Puglia, Sentenza n. 33 dell’8 gennaio 2024

Nella fattispecie in oggetto, i Giudici si esprimono sul presupposto per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità, che si basa sull’idea che il messaggio pubblicitario, sia esso visivo o acustico, abbia la capacità potenziale di raggiungere un numero illimitato di destinatari. Questo avviene in quanto il messaggio può essere visto o udito da chiunque si trovi in un luogo accessibile al pubblico, anche se questo accesso è regolamentato da determinate condizioni.

Quindi, gli impianti pubblicitari soggetti all’Imposta sono quelli che si trovano al di fuori degli esercizi commerciali, ma che sono chiaramente visibili da un vasto numero di consumatori che frequentano luoghi pubblici, come ad esempio un centro commerciale. Questo concetto è in linea con l’art. 5 del Dlgs. n. 507/1993, che considera rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell’ambito di un’attività economica con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

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