Certificazione del saldo: trasmissione tardiva

Nella Delibera n. 287 del 25 ottobre 2017 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere riguardante la corretta interpretazione dell’art. 1, comma 723, lett. e), della Legge n. 208/15, che prescrive il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa e di somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nel caso di trasmissione tardiva della certificazione di attestazione del conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui all’art. 1, comma 710, della Legge n. 208/15. La Sezione rileva che l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 723, lett. e), della Legge n. 208/15, deve essere applicata sia nell’ipotesi, meno grave, di invio della certificazione fra il primo e il trentesimo giorno successivi al termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, sia nell’opzione, più grave in termini di inadempimento dell’obbligo di trasmissione, di inoltro della stessa fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno successivi. Inoltre, la Sezione chiarisce che la giurisprudenza contabile si è già pronunciata nel senso di ritenere che deve accogliersi un’interpretazione estensiva del concetto di “assunzione di personale”, non riconducibile soltanto alla nozione di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione inadempiente, ma estesa al più generale divieto di incremento della spesa di personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore. Di recente, la giurisprudenza contabile ha ritenuto di rifarsi, nel riscontrare istanze di parere relative al divieto introdotto dal predetto comma 723, lett. e), alla medesima interpretazione estensiva del concetto di “assunzione del personale” già consolidata in relazione al divieto sancito dall’art. 76, comma 4, della Legge n. 133/08.

Delibera n. 287 – Corte dei conti Lombardia 2017