“Certificazione unica 2015”: le indicazioni contenute nel nuovo Modello reso noto dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2015, n. 4790, di approvazione del nuovo Modello “Cu 2015”, con le relative Istruzioni ministeriali, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2014, che il datore di lavoro, l’Ente pensionistico o altro sostituto d’Imposta devono consegnare al contribuente entro il 28 febbraio, ovvero entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (ossia il 9 marzo cadendo quest’anno il 7 marzo di giorno festivo).

La certificazione deve essere consegnata al lavoratore dipendente o autonomo in duplice copia e, se per i redditi da certificare è stata già emanata una Dichiarazione diversa da quella in commento, il datore di lavoro deve nuovamente emettere e consegnare una certificazione redatta sulla base del Modello approvato dal Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2015.

Nello specifico, devono essere attestati:

  1. l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/86, corrisposti nell’anno 2014 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  2. la somma complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, dello stesso Tuir;
  3. l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19, del Dlgs. n. 114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis, del Dpr. n. 600/73;
  4. l’importo complessivo dei corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter, del Dpr. n. 600/73;
  5. l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma dell’art. 17, comma 1, lett. d), e) e f), del Tuir);
  6. le relative ritenute di acconto operate;
  7. le detrazioni effettuate.

Dal punto di vista formale, le Istruzioni sono state suddivise, per maggior trasparenza e praticità, in vari Moduli: le “Informazioni per il contribuente” (Capitolo III) e le “Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta – compilazione dati anagrafici” (Capitolo IV), “Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta – compilazione dati fiscali – Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale” (Capitolo V), “Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta – compilazione dati previdenziali e assistenziali” (Capitolo VI) e “Istruzioni per il sostituto d’Imposta – Compilazione dei dati fiscali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (Capitolo VII).

Nella Sezione “Dati Fiscali” devono essere inserite le indicazioni riguardanti il reddito complessivo, utili ai fini della Dichiarazione dei redditi, tra le quali l’annotazione del reddito complessivo, i riferimenti del rapporto di lavoro, le ritenute, le addizionali e gli acconti versati in corso d’anno.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, è prevista una parte all’interno della quale devono essere inseriti i versamenti effettuati in corso d’anno e l’importo del Tfr versato alla forma di previdenza complementare. Sono stati predisposti inoltre i campi atti ad accogliere i dati in meria di oneri deducibili, le somme erogate per incremento della produttività e le somme soggette a tassazione separata. In fondo, alla parte in commento è riportata una Tabella all’interno della quale devono essere inseriti i dati relativi al nucleo familiare.

Per quanto riguarda la Sezione “Dati fiscali”, si evidenzia che:

  • nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del Dpr. n. 917/86 (“Tuir), al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10, evidenziati ai punti 161 e 142 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, evidenziato al punto 171 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Nel presente punto deve essere altresì indicato l’importo complessivo delle indennità di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e c), del Dpr. n. 917/86 (“Tuir”), eccedente il milione di Euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all’art. 24 del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11. Nelle annotazioni (codice “BZ”), deve essere indicato l’ammontare complessivo eccedente il milione di Euro. Nella medesima annotazione, deve essere inoltre citato l’importo delle singole indennità corrisposte;
  • al punto 141 è presente il campo relativi alla previdenza complementare;
  • nel punto 162 va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del Tuir, come modificato dall’art. 1, comma 174, della Legge n. 147/13, che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1, 3, 4 e 5 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi. In alternativa il sostituito può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo le modalità definite con Dm Mef. Il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente;
  • nel punto 171 è da inserire l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta a titolo di “contributo di solidarietà” introdotto dall’art. 2, comma 2, del Dl. n. 138/11 (“Manovra di Ferragosto”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, prorogato dall’art. 1, comma 590, della Legge n. 147/13 ed applicabile sulla parte eccedente Euro 300.000. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2014, il sostituto d’imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (codice “BY”) della “Certificazione unica 2015”, che il contribuente è obbligato alla presentazione della Dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il “contributo di solidarietà”. All’interno del punto 172 deve essere riportato l’importo del “contributo di solidarietà” non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 171;
  • nei punti da 201 a 205 vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall’art. 2, del Dl. n. 93/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/08, prorogato per il periodo d’imposta 2014 dal Dpcm. 19 febbraio 2014;
  • nei punti da 221 a 223 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese;
  • nei punti da 301 a 304 deve essere indicato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 3, 4 e/o 5);
  • nei punti da 401 a 408 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal Dpr. n. 600/73;

Dal 2015, ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, che possono essere così destinati:

  • l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
  • il 5 per mille della propria Irpef a determinate finalità;
  • il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Nella Tabella Allegata “A”, contenente la lista degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, sono state inserite le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari e le erogazioni liberali al “Fondo per l’ammortamento di titoli di Stato”.

E’ stata, inoltre, istituita la Tabella Allegata “B”, contenente la lista degli oneri per i quali spetta la detrazione del 26%, all’interno della quale sono presenti le erogazioni liberali a favore delle Onlus e le erogazioni liberali a favore di Partiti e Movimenti politici. Entrambe le citate voci erano presenti nell’anno precedente all’interno della Tabella Allegata “A”.

La successiva Sezione “Dati previdenziali e assistenziali” deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps comprensiva delle gestioni ex Inpdap nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale (la Legge n. 214/11 di conversione del Dl. n. 201/11 ha disposto la soppressione dell’Inpdap e trasferito le funzioni all’Inps), relativi all’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l’indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

I dati previdenziali di competenza dell’Inps devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4, del Dl. n. 352/78, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 467/78 (Modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. Dap/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell’Inps, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2014 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95.

Con riferimento ai dipendenti della “Gestione ex Inpdap” è previsto che per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla gestione e compilazione delle denunce mensili contributive degli Enti, Amministrazioni, aziende iscritte alla “Gestione ex Inpdap” di cui alla Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 105.

Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo, la Certificazione deve essere utilizzata per indicare:

  • le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2014 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all’artt. 53, del Tuir, o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del Dpr. n. 600/73 e 33, comma 4, del Dpr. n. 42/98;
  • le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19, del Dlgs. n. 114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del Dpr. n. 600/73;
  • i corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/73.

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma.

Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

  • totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
  • compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “Dati anagrafici” i dati relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Dpr. n. 917/86, agli eredi del percettore delle somme, in tal caso:

  • nella sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede;
  • l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 4 della parte “Dati fiscali” della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9;
  • nel punto 8 “categorie particolari” riportare il codice Z rilevabile dalla Tabella “D” posta in appendice alle istruzioni al Modello.

Nel punto 1 va indicato, riguardo alla causale del pagamento, un codice tra quelli elencati all’interno delle Istruzioni al Modello di dichiarazione.

Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’Iva eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad. esempio 2% o 4%) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal codice “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati) del punto 1, devono essere ricomprese nell’importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a Euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del Tuir) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente Euro 7.500,00. Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13, della Legge n. 388/00, al punto 4 va indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, del Dl. n. 98/11, nel presente punto va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d’imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel punto 5, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d’imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, quest’ultimo debitamente compilato sostituisce la predetta documentazione.

Per la compilazione dei punti non espressamente analizzati rinviamo alla lettura delle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello “Certificazione unica 2015”.